Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio (2), l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam («accordo») è stato firmato in data 30 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato, alcune modifiche dell’accordo che devono essere adottate mediante una procedura semplificata ai sensi dell’articolo 9.20 dell’accordo o, per quanto riguarda l’elenco dei soggetti nelle sezioni da A a C degli allegati 9-A e 9-B dell’accordo, dal comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici a norma dell’articolo 9.23 dell’accordo.
(3)Conformemente all’articolo 17.20 dell’accordo, nessuna disposizione dell’accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.
(4)È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam («accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Ai fini degli articoli 9.20 e 9.23 dell’accordo, qualsiasi modifica o rettifica delle sezioni da A a D e della sezione F degli allegati 9-A e 9-B dell’accordo è approvata dalla Commissione, a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 17.16, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 Marzo 2020
Per il Consiglio
La Presidente
METELKO-ZGOMBIĆ
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