Regolamento Delegato (UE) 2020/760 della Commissione del 17 Dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 185 e 186 e l’articolo 223, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 66, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme riguardanti la gestione dei contingenti tariffari e il trattamento speciale delle importazioni da paesi terzi. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare i relativi atti delegati e atti di esecuzione ai fini della gestione ordinata dei contingenti tariffari.

(2)Ai fini della sana gestione dei contingenti tariffari è necessario fissare i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a rispettare per presentare una domanda di titolo nell’ambito di un contingente tariffario.

(3)Ai fini del rispetto dell’obbligo di importazione o di esportazione nel periodo di validità del titolo, è opportuno subordinare il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione. È necessario prevedere deroghe per i casi in cui il titolo di esportazione è destinato solo a dimostrare l’origine unionale dei prodotti esportati. Occorre stabilire disposizioni per lo svincolo e l’incameramento della cauzione costituita per poter partecipare ai contingenti tariffari.

(4)Ai fini della trasparenza e per consentire alle autorità competenti di rilevare le violazioni delle norme sulla gestione dei contingenti tariffari, in particolare dei requisiti di ammissibilità, è opportuno esigere, per determinati contingenti tariffari sovrarichiesti, che il nome e l’indirizzo del detentore del titolo siano pubblicati per un breve periodo di tempo sul sito Internet ufficiale della Commissione.

(5)Ai fini del rispetto delle norme di ammissibilità nell’ambito dei contingenti tariffari, è opportuno definire norme specifiche relative alla trasferibilità di un titolo nell’ambito dei contingenti tariffari. Nell’ambito di un contingente tariffario i trasferimenti dovrebbero essere consentiti solo ai cessionari che rispettano gli stessi criteri di ammissibilità del richiedente il titolo.

(6)Al fine di ridurre al minimo le domande speculative, una delle condizioni per presentare domanda di titolo nell’ambito di taluni contingenti tariffari elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (3) dovrebbe essere l’esperienza acquisita e il coinvolgimento dell’operatore negli scambi commerciali in questione con i paesi terzi. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate in merito alla prova dell’esperienza minima in quel tipo di scambi commerciali con i paesi terzi.

(7)Determinati contingenti tariffari sono considerati sensibili, tra l’altro, perché sono sovrarichiesti in un periodo contingentale o in uno o più sottoperiodi, perché riguardano un prodotto o un paese di origine di particolare importanza per il corretto funzionamento del mercato dell’Unione o perché in passato le loro norme di gestione sono state eluse o non correttamente applicate. Ai fini di una gestione adeguata dei contingenti tariffari sensibili, in particolare per ridurre il rischio di elusione e consentire agli operatori nuovi e a quelli di piccole e medie dimensioni di beneficiare di tali contingenti tariffari, è opportuno stabilire i quantitativi massimi da chiedere in forma di quantitativo di riferimento. Occorre inoltre stabilire norme per il calcolo e la prova di tale quantitativo di riferimento.

(8)Il quantitativo di riferimento dovrebbe coprire i quantitativi dei prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nell’ambito del regime preferenziale del contingente tariffario in questione e i quantitativi dei medesimi prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nell’ambito di altri regimi preferenziali applicabili nonché nell’ambito del regime NPF non preferenziale. Occorre inoltre tener presente la questione di una distribuzione ragionevole dei titoli tra diverse categorie di operatori, in particolare assicurando l’accesso ai nuovi importatori e agli operatori di piccole e medie dimensioni. È pertanto necessario introdurre un massimale del quantitativo totale di riferimento per operatore in percentuale del quantitativo totale disponibile nell’ambito di un contingente tariffario specifico, assicurando un equilibrio ragionevole tra i risultati d’importazione dei grandi importatori e gli interessi dei nuovi e piccoli importatori che desiderano beneficiare del contingente tariffario. Per assicurare la continuità con le norme applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e nel contempo per armonizzarle, pur mantenendo un certo grado di flessibilità, il massimale del quantitativo totale di riferimento è stato fissato al 15 %.

(9)Per gestire meglio i contingenti tariffari e scoraggiare la speculazione sui titoli e l’elusione delle norme di gestione dei contingenti suddetti, è opportuno esigere, per determinati contingenti sensibili, sovrarichiesti ovvero per i contingenti oggetto di elusione in passato, il cui elenco figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che gli operatori si registrino in un sistema elettronico apposito prima di presentare domanda di titolo di importazione. È opportuno stabilire norme relative alla conservazione dei dati in detto sistema elettronico. È inoltre opportuno disporre che possano presentare domanda di titoli di importazione nell’ambito di tali contingenti solo gli operatori che non hanno legami con un altro operatore che presenta domanda per lo stesso contingente tariffario e gli operatori che, pur avendo legami con un altro operatore che presenta domanda per lo stesso contingente tariffario, praticano regolarmente attività economiche sostanziali con terzi. A tal fine, quando presentano domanda di titolo di importazione, tali operatori dovrebbero trasmettere una dichiarazione di indipendenza. È opportuno definire il formato di tale dichiarazione.

(10)In circostanze eccezionali è opportuno disporre la sospensione dei requisiti del quantitativo di riferimento, della dichiarazione di indipendenza e della registrazione previa obbligatoria per non ostacolare l’utilizzo completo dei contingenti tariffari in questione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.185.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:185:TOC

 

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