Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione del 17 Dicembre 2019 recante modalità di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 66, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 9, lettere da a) a d) e l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari e al trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi. Esso autorizza inoltre la Commissione ad adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento della gestione dei contingenti tariffari nell’ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire un certo numero di atti che stabiliscono norme comuni o norme settoriali specifiche, sulla base di atti adottati in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, o all’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (4).

(2)Negli accordi e negli atti internazionali adottati a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 207 del TFUE l’Unione si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti agricoli e, in taluni casi, a gestire tali contingenti. In alcuni casi le importazioni di prodotti nell’ambito di tali contingenti tariffari sono soggette all’obbligo di un titolo di importazione. I regolamenti della Commissione e i regolamenti di esecuzione della Commissione che hanno aperto tali contingenti e che stabiliscono norme specifiche sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760. È opportuno mantenere tali norme nel presente regolamento.

(3)È opportuno fissare un periodo contingentale annuale di 12 mesi consecutivi per tutti i contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli e ad altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. In alcuni casi è opportuno prevedere sottoperiodi contingentali all’interno del periodo contingentale annuale, in particolare quando ciò è previsto da un accordo internazionale.

(4)Al fine di garantire una sana gestione dei contingenti tariffari, è opportuno stabilire i quantitativi minimi o massimi che possono essere richiesti nell’ambito dei contingenti tariffari.

(5)Al fine di semplificare e migliorare l’efficacia e l’efficienza dei meccanismi di gestione e di controllo, è opportuno stabilire condizioni comuni per la gestione dei contingenti tariffari soggetti a titoli di importazione. Tali contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti mediante l’assegnazione di titoli in proporzione ai quantitativi globali richiesti (nel prosieguo il «metodo dell’esame simultaneo»). È opportuno stabilire norme anche per quanto riguarda la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli, che dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (6).

(6)Alcuni accordi internazionali prescrivono che i contingenti tariffari siano gestiti con un metodo basato su documenti rilasciati da paesi terzi. Tale metodo prevede che l’assegnazione di titoli corrisponda ai quantitativi indicati nei documenti rilasciati dai paesi terzi. È pertanto necessario stabilire norme specifiche per tale metodo di gestione. I documenti dovrebbero essere rilasciati da un’autorità riconosciuta dal paese terzo e rispettare determinate condizioni.

(7)Per garantire la trasparenza nella gestione dei contingenti tariffari soggetti a titoli di importazione, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni pertinenti, su richiesta, a qualsiasi operatore interessato al commercio del prodotto in questione. Per consentire agli operatori di presentare domanda per i quantitativi disponibili nell’ambito di un contingente tariffario, la Commissione dovrebbe pubblicare il quantitativo globale del contingente tariffario disponibile, nonché le date di apertura e di chiusura del periodo di presentazione delle domande. Deroghe e modifiche alle norme sulle procedure di concessione dei titoli o agli elenchi di prodotti soggetti a titoli di importazione dovrebbero inoltre essere pubblicate in conformità ai principi dell’accordo in materia di licenze di importazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (7) e della decisione ministeriale di Bali (8).

(8)È necessario stabilire una cauzione di importo adeguato per i titoli da rilasciare nell’ambito dei contingenti tariffari, al fine di garantire che i prodotti siano immessi in libera pratica nell’Unione o esportati dall’Unione durante il periodo di validità del titolo.

(9)Al fine di agevolare la gestione di taluni contingenti tariffari sensibili e molto richiesti e di taluni contingenti tariffari che in passato sono stati oggetto di elusione, il regolamento delegato (UE) 2020/760 istituisce un sistema elettronico apposito. È opportuno stabilire norme relative alle procedure e ai termini per la presentazione di documenti e dichiarazioni mediante tale sistema elettronico.

(10)È opportuno stabilire norme relative al rilascio dei titoli. In particolare, è opportuno stabilire l’applicazione di un coefficiente di attribuzione qualora i quantitativi oggetto delle domande di titoli superino i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di importazione cui trattasi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.185.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2020:185:TOC

 

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