La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per il miclobutanil sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il napropamide sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il sintofen non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg indicato all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Per il miclobutanil l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR esistenti per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliege (dolci), pesche, prugne, uve da tavola e uve da vino. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, more di rovo, uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), banane, pomodori, melanzane, meloni, zucche, cocomeri/angurie, dolcetta/valerianella/gallinella, fagioli (con baccello), carciofi, luppolo, barbabietole da zucchero, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), equidi (muscolo, grasso, fegato e rene), pollame (muscolo, grasso, fegato), latte (bovino, ovino, caprino, equino) e uova di volatili, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3)Per il napropamide l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per mandorle dolci, castagne e marroni, nocciole, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliege (dolci), pesche, prugne, patate, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, ravanelli, rutabaga, rape, pomodori, melanzane, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, fagioli (con baccello), semi di lino, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, semi di cartamo, semi di borragine, semi di camelina/dorella, semi di canapa e semi di ricino. Per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette/lime, mandarini, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi (rossi e gialli), mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), rosa canina, bacche di sambuco, erbe fresche e fiori commestibili, infusioni di erbe (da fiori, foglie ed erbe, radici e altre parti di piante) e frutta, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4)Per il sintofen l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni sull’LMR per il frumento e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale sostanza non esistono altre autorizzazioni. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Detto LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(5)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’uso del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione (LD) oppure dovrebbe applicarsi l’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(7)Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(11)Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 2 gennaio 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 Giugno 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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