Regolamento (UE) 2020/771 della Commissione dell’11 Giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.

(3)Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)Gli elenchi dell’Unione degli additivi alimentari e le specifiche possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(5)L’additivo annatto, bissina, norbissina (E 160b) è una sostanza autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(6)L’additivo annatto, bissina, norbissina (E 160b) è estratto dai semi di annatto (Bixa orellana L.) e conferisce al cibo un colore dal giallo al rosso. I pigmenti principali contenuti negli estratti di annatto sono bissina e norbissina. Nonostante la loro somiglianza nella struttura, bissina e norbissina hanno proprietà fisico-chimiche significativamente differenti e pertanto applicazioni diverse a seconda delle caratteristiche della matrice alimentare.

(7)L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell’Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). A norma del regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (4) la nuova valutazione dei coloranti alimentari doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.

(8)Il 4 aprile 2008 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’uso di cinque nuovi estratti di annatto classificati come a base di bissina o norbissina, intesi a sostituire gli estratti di annatto (E 160b) attualmente autorizzati. La domanda comprendeva nuovi usi e livelli d’uso proposti separatamente per bissina e norbissina, mentre gli attuali usi e livelli d’uso si riferiscono ad un unico additivo alimentare [annatto, bissina, norbissina (E 160b)]. Gli usi e i livelli d’uso proposti per bissina e norbissina riguardano le categorie di alimenti nelle quali annatto, bissina, norbissina (E 160b) è attualmente autorizzato, come pure alcune ulteriori categorie di alimenti nelle quali annatto, bissina, norbissina (E 160b) non è attualmente autorizzato, mentre lo sono altri coloranti alimentari.

(9)A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e le specifiche di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la Commissione chiede il parere dell’Autorità, salvo nei casi in cui gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana.

(10)Il 19 maggio 2008 la Commissione ha chiesto all’Autorità di valutare la sicurezza dei cinque nuovi estratti di annatto per gli usi e i livelli d’uso proposti. In seguito all’analisi della domanda, l’Autorità ha individuato notevoli lacune in materia di dati e ha sottolineato la necessità di effettuare nuovi studi tossicologici. Il 14 gennaio 2011 la Commissione ha pertanto deciso che la valutazione della sicurezza dei cinque nuovi estratti sarebbe stata effettuata nell’ambito della nuova valutazione di annatto, bissina, norbissina (E 160b), come previsto dal regolamento (UE) n. 257/2010.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.184.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2020:184:TOC

 

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