Decisione (UE) 2020/769 del Consiglio del 10 Giugno 2020 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

(2)A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell’accordo stesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. Conformemente all’articolo 182 dell’accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ne è parte integrante.

(3)Alcune date contenute nell’accordo di recesso erano già trascorse al momento dell’entrata in vigore. È pertanto opportuno modificare tali date e apporre all’accordo di recesso i corrispondenti adattamenti, ai fini della certezza giuridica.

(4)L’articolo 145 dell’accordo di recesso non contiene disposizioni che disciplinano le sovvenzioni del Fondo di ricerca carbone e acciaio concesse ai beneficiari del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. È pertanto opportuno che l’articolo 145 dell’accordo di recesso sia integrato per garantire la certezza giuridica per quanto riguarda le sovvenzioni in corso.

(5)Per una svista non figurano nella parte I dell’allegato I dell’accordo di recesso due decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e nell’allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord otto atti essenziali per l’applicazione delle norme del mercato interno delle merci all’Irlanda del Nord. È pertanto opportuno che tali decisioni e atti siano aggiunti a detti allegati. Inoltre sono necessarie tre note per definire meglio l’ambito di applicazione di alcuni atti specifici elencati nell’allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. È pertanto opportuno che tali note siano aggiunte all’allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

(6)Per rettificare dette omissioni e carenze, il comitato misto dovrebbe adottare una decisione ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.187.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2020:187:TOC

 

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