La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(2)Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3)Il 28 settembre 2018 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell’additivo alimentare fosfato tricalcico [E 341 (iii)]. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(4)In base alle specifiche dell’Unione attualmente in vigore, il fosfato tricalcico [E 341 (iii)] è ottenuto da neutralizzazione di acido fosforico con idrossido di calcio. Il richiedente chiede di prevedere, quale alternativa, la neutralizzazione con carbonato di calcio.
(5)Secondo il richiedente l’idrossido di calcio si ottiene tramite calcinazione del carbonato di calcio, che potrebbe essere evitata se il carbonato di calcio venisse impiegato direttamente come materia prima. Il richiedente sostiene anche che il vantaggio principale dell’impiego diretto del carbonato di calcio consiste nella riduzione dell’energia di produzione necessaria, il che si traduce in un processo di produzione più sostenibile. Secondo il richiedente entrambi i processi di produzione portano al medesimo prodotto finale, il fosfato tricalcico [E 341 (iii)], ossia un prodotto che non contiene impurità diverse da quelle specificate nel regolamento (UE) n. 231/2012.
(6)La domanda è stata esaminata dal gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi. Tenendo conto delle informazioni fornite dal richiedente e dei riscontri ricevuti dal gruppo di lavoro, la Commissione ha ritenuto che la modifica proposta delle specifiche del fosfato tricalcico [E 341 (iii)] non può avere un effetto sulla salute umana.
(7)Poiché l’impiego di carbonato di calcio come alternativa all’idrossido di calcio nel processo di produzione del fosfato tricalcico [E 341 (iii)] costituisce un aggiornamento dell’elenco dell’Unione che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Giugno 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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