Decisione (UE) 2020/751 del Consiglio del 27 Maggio 2020 sulla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione (UE) 2019/2228 del Consiglio (2), l’8 gennaio 2020 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare («accordo»), con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)Nella dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del maggio 2009 sul partenariato orientale, l’Unione e i paesi partner hanno ribadito il proprio sostegno politico alla completa liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza e alla promozione della mobilità mediante la conclusione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e accordi di riammissione con paesi del partenariato orientale.

(3)Scopo dell’accordo è instaurare procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia o di uno Stato membro dell’Unione, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione.

(4)La Commissione dovrebbe rappresentare l’Unione in sede di comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 19 dell’accordo.

(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)È opportuno approvare l’accordo,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 23, paragrafo 2, dell’accordo (3).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l’Unione in sede di comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 19 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 Maggio 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

GRLIĆ RADMAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.181.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:181:TOC

 

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