Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2019/1915 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti («accordo») è stato firmato l’8 gennaio 2020, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)Nella dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del 7 maggio 2009 sul partenariato orientale, l’Unione europea e i paesi partner hanno espresso il loro sostegno politico alla liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza e hanno ribadito l’intenzione di procedere per gradi verso un regime di esenzione dall’obbligo dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.
(3)L’accordo mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(6)La Commissione ha effettuato una valutazione circa la sicurezza e l’integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche.
(7)È opportuno approvare l’accordo,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti è approvato a nome dell’Unione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 14, paragrafo 1 dell’accordo (5).
Articolo 3
La Commissione europea, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l’Unione in sede del comitato misto di cui all’articolo 12 dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 Maggio 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
GRLIĆ RADMAN
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