La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 20, paragrafo 11, l’articolo 21, paragrafo 6, lettera d), l’articolo 27, lettere b) e c), l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 40, lettere b), d) ed e), l’articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 42, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e l’articolo 43, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 142/2011 (2) della Commissione fissa norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Tali norme comprendono anche le norme microbiologiche riguardanti gli alimenti greggi per animali da compagnia, le prescrizioni relative a determinati stabilimenti riconosciuti, le condizioni per le importazioni di corna e prodotti a base di corna e di zoccoli e prodotti a base di zoccoli e le norme per le esportazioni di stallatico trasformato, determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi.
(2)A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli impianti riconosciuti o registrati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) possono, nel rispetto di determinate condizioni, trattare, trasformare o immagazzinare i sottoprodotti di origine animale generati in loco. È pertanto opportuno che i macelli riconosciuti possano applicare determinati metodi chimici, diversi da quelli indicati negli elenchi dei metodi di trasformazione standard o alternativi, per conservare determinati materiali di categoria 3 generati in loco al fine di ottenere un volume liquido, più facile da immagazzinare e trasportare.
(3)La conservazione chimica, diversa da quella autorizzata come metodo di trasformazione alternativo, non trasforma le materie prime in prodotti derivati. Ai fini della certezza del diritto è necessario stabilire norme in materia di immagazzinaggio, trasporto e successivo smaltimento o utilizzo di tali materie. È opportuno modificare di conseguenza l’articolo 19 e l’allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011.
(4)L’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 fornisce una definizione di «substrati di coltivazione». Questi substrati sono ampiamente utilizzati nella produzione di funghi. La loro definizione dovrebbe comprendere tale utilizzo.
(5)È opportuno introdurre una definizione di «criterio di igiene del processo» all’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 al fine di sostituire, all’allegato XIII, capo II, punto 6, dello stesso regolamento, l’attuale norma di prodotto, basata sulla conta delle Enterobacteriaceae, con valori per il numero richiesto di campioni e i limiti del numero di Enterobacteriaceae, come criterio per stabilire il funzionamento accettabile del processo di produzione.
(6)È opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.
(7)Alla luce dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici, i parametri di temperatura per il processo di gassificazione Brookes dovrebbero essere allineati alle norme vigenti in materia di incenerimento dei sottoprodotti di origine animale. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011.
(8)L’allegato VIII, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni per l’identificazione dei sottoprodotti di origine animale, anche in materia di etichettatura. Gli alimenti greggi per animali da compagnia dovrebbero essere etichettati di conseguenza per impedire la contaminazione degli alimenti o il rischio di infezione nell’uomo.
(9)È opportuno modificare di conseguenza l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
(10)Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (5) ha introdotto criteri di igiene del processo per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari sulla base di una valutazione scientifica del rischio. Secondo tali principi la sicurezza degli alimenti greggi per animali da compagnia può essere mantenuta sostituendo le attuali norme microbiologiche relative alla presenza di Enterobacteriaceae nel prodotto con disposizioni sul rispetto dei criteri di igiene del processo fissati per i preparati a base di carne, ossia la carne non trasformata destinata al consumo umano, stabiliti nell’allegato I, capitolo 2, punto 2.1.8, del regolamento (CE) n. 2073/2005. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011.
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