La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 66, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) stabilisce le norme procedurali di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 destinate ad agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale delle merci, comprese le norme procedurali in materia di origine ai fini del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione.
(2)L’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prevede che tutti i paesi beneficiari dell’SPG debbano applicare il sistema degli esportatori registrati (il sistema REX) al più tardi a decorrere dal 30 giugno 2020 per la certificazione del carattere originario preferenziale nel quadro dell’SPG. Successivamente a tale data, i certificati di origine, modulo A, non possono più essere rilasciati dalle autorità competenti di tali paesi.
(3)Al fine di contenere la diffusione del coronavirus responsabile della Covid‐19, che l’11 marzo 2020 è stata dichiarata pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità, è stata messa in atto una serie di misure senza precedenti, in particolare misure di confinamento e distanziamento sociale. Tali misure hanno interessato anche il personale delle imprese e delle amministrazioni pubbliche dei paesi beneficiari dell’SPG, coinvolto nella gestione delle procedure di origine dell’SPG e dello stabilimento e funzionamento del sistema REX, con ripercussioni negative sulle regolari procedure di lavoro, sulla produzione e sul commercio.
(4)Riconoscendo l’impatto sui partner commerciali, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno delineato piani per una risposta solida e mirata dell’Unione a sostegno degli sforzi dei paesi partner per affrontare la pandemia di Covid‐19 in una comunicazione congiunta sulla risposta globale dell’UE alla pandemia di Covid‐19 (3).
(5)A causa della pandemia di Covid-19, alcuni paesi che beneficiano dell’SPG incontrano gravi difficoltà nel rispettare il termine del 30 giugno 2020 per l’applicazione del sistema REX. I paesi beneficiari in cui non è stato possibile attivare o utilizzare il sistema REX a causa della pandemia dovrebbero poter beneficiare di una proroga del periodo di transizione.
(6)Poiché tale proroga costituisce una misura eccezionale di deroga alla durata massima del periodo di transizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paese beneficiario dovrebbe integrare la notifica relativa alla proroga con una debita giustificazione della necessità di estendere il periodo di transizione, nonché con un piano di lavoro che illustri come intende applicare pienamente il sistema REX entro la fine del previsto periodo di transizione esteso. Per gli stessi motivi è opportuno limitare nel tempo qualsiasi proroga del periodo di transizione per l’applicazione del sistema REX.
(7)Si dovrebbe prevedere un meccanismo di comunicazione per garantire che i paesi beneficiari ai quali è stata concessa la proroga del periodo di transizione continuino i preparativi per l’applicazione del sistema REX entro il nuovo termine.
(8)Considerando le difficoltà che alcuni paesi beneficiari incontrano nell’adempiere i loro obblighi a causa della pandemia di Covid‐19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
(1)In deroga all’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate, che a causa della pandemia di Covid‐19 ha incontrato difficoltà a rispettare gli obblighi di cui agli articoli 70 e 72 del medesimo regolamento o a completare il processo di registrazione dei suoi esportatori entro il 30 giugno 2020, può notificare la necessità di una proroga del periodo di transizione per l’applicazione del sistema REX.
(2)Una notifica ai sensi del paragrafo 1 viene effettuata per iscritto alla Commissione al più tardi entro il 15 luglio 2020. Essa fornisce una spiegazione dei motivi per cui è necessaria una proroga del periodo di transizione a causa della pandemia di Covid‐19. La notifica è accompagnata da un piano di lavoro contenente informazioni dettagliate sul modo in cui il paese notificante intende applicare pienamente il sistema REX entro il 31 dicembre 2020.
(3)Se la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 è completa, il periodo di transizione per l’applicazione del sistema REX da parte del paese beneficiario interessato è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
(4)La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco dei paesi beneficiari per i quali il periodo di transizione è stato prorogato.
(5)Fino al 31 dicembre 2020 le autorità competenti dei paesi beneficiari per i quali è stato prorogato il periodo di transizione a norma dei paragrafi da 1 a 4 continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.
Articolo 2
Ogni paese beneficiario per il quale è stato prorogato il periodo di transizione conformemente all’articolo 1 presenta alla Commissione, entro il 30 settembre 2020, una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano di lavoro di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e che precisa le eventuali misure correttive necessarie per rispettare il termine del 31 dicembre 2020 per l’applicazione del sistema REX.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 Giugno 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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