Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione del 4 Giugno 2020 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su determinati prodotti.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione 2008/865/CE della Commissione (2) tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clorato sono state revocate a seguito della non inscrizione del clorato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Per il clorato non sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) specifici e, poiché tale sostanza non è stata iscritta nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, attualmente, a tutti i prodotti alimentari e mangimi iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 si applica l’LMR di base pari a 0,01 mg/kg.

(3)Oltre al suo impiego primario in prodotti fitosanitari, il clorato è anche una sostanza che si forma come sottoprodotto derivante dall’utilizzo di disinfettanti a base di cloro nel trattamento degli alimenti e dell’acqua potabile. Tali usi hanno determinato l’attuale presenza di residui di clorato rilevabili negli alimenti.

(4)Tra il 2014 e il 2018, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha raccolto i dati di monitoraggio al fine di verificare la presenza di residui di clorato nel trattamento degli alimenti e dell’acqua potabile. Tali dati hanno evidenziato che i residui di clorato sono presenti a livelli che superano di frequente l’LMR di base pari a 0,01 mg/kg e che tali livelli variano in funzione dell’origine e del prodotto. Emerge da tali risultanze che, nonostante l’impiego di buone prassi, non è al momento possibile raggiungere livelli di residui di clorato conformi all’LMR vigente pari a 0,01 mg/kg.

(5)L’Autorità ha adottato un parere scientifico inerente ai rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di clorato negli alimenti (4). In tale parere l’Autorità ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (DGT) pari a 3 μg/kg di peso corporeo al giorno e una dose acuta di riferimento (DAR) pari a 36 μg/kg di peso corporeo. Sulla base dei dati raccolti nel 2014, l’Autorità ha concluso che l’esposizione alimentare acuta al clorato non supera la DAR. Le esposizioni alimentari medie al clorato nei paesi europei superano la DGT in determinati sottogruppi della popolazione quali i lattanti e i bambini nella prima infanzia con una lieve o moderata carenza di iodio.

(6)Al fine di abbassare i livelli di clorato e ridurre l’esposizione mediante un’azione coordinata in diversi settori pertinenti e correlati, nel 2017 gli Stati membri hanno approvato un piano d’azione multidisciplinare che prevede una serie di iniziative da intraprendere in parallelo, comprese misure sull’acqua potabile, l’igiene, e la fissazione di livelli massimi di residui provvisori per alimenti e mangimi.

(7)Il presente regolamento riguarda la fissazione di livelli massimi di residui provvisori negli alimenti. A tal fine, tra il 2014 e il 2018 è stato raccolto un gran numero di dati di occorrenza, sia dagli Stati membri che dagli operatori del settore alimentare. I dati mostrano una tendenza generale a livelli decrescenti, a indicazione del fatto che le prassi di fabbricazione sono in una certa misura già migliorate. Nel caso specifico del clorato, per il quale i residui non derivano dall’impiego di pesticidi, bensì dall’impiego di soluzioni a base di cloro nella trasformazione alimentare e nel trattamento dell’acqua potabile, è opportuno fissare dei livelli massimi a un tenore che sia «tanto basso quanto ragionevolmente ottenibile» (principio ALARA), attenendosi alle buone prassi di fabbricazione e garantendo al contempo la possibilità di mantenere corrette prassi igieniche. Questo approccio garantisce che gli operatori del settore alimentare applichino misure per prevenire e ridurre il più possibile i livelli di clorato negli alimenti al fine di tutelare la salute pubblica, pur tenendo in considerazione la necessità di assicurare la sicurezza microbiologica degli alimenti.

(8)In base al principio ALARA, gli LMR provvisori per il clorato si basano sul 95o percentile dei dati di occorrenza, tenuto conto dell’uso di acqua potabile legittimamente trattata nella trasformazione alimentare. Gli LMR dovrebbero essere riveduti al più tardi entro cinque anni dalla pubblicazione del presente regolamento alla luce di possibili sviluppi in materia di igiene e acqua potabile, di ulteriori progressi compiuti dagli operatori del settore alimentare per abbassare i livelli di clorato o nel caso si rendano disponibili informazioni e dati nuovi tali da giustificare un riesame anticipato.

(9)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea circa i limiti di determinazione (LD) appropriati per i residui di clorato in determinati prodotti specifici.

(10)Sulla base del parere scientifico dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, gli LMR proposti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli LMR provvisori per il clorato sono riveduti entro l’8 giugno 2025.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 Giugno 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.178.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:178:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
669
Ieri:
41362
Settimana:
232395
Mese:
837086
Totali:
89361927
Oggi è il: 30-11-2024
Il tuo IP è: 3.138.36.168