Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 2020 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il Regolamento (UE) 2017/1369.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’Unione è determinata a costruire un’Unione dell’energia dotata di una politica climatica lungimirante. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

(2)La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha messo in evidenza la necessità di aggiornarne le disposizioni per migliorarne l’efficacia.

(3)È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 per chiarire e aggiornare alcune delle sue disposizioni, tenendo conto del progresso tecnologico in materia di pneumatici.

(4)Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell’Unione. Al trasporto su strada si imputa il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell’Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici contribuirebbe pertanto in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e pertanto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.

(5)Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l’innovazione per quanto riguarda pneumatici di classe C1, pneumatici di classe C2 e pneumatici di classe C3 sicuri e atti a ridurre il consumo di carburante.

(6)I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri parametri, per esempio l’aderenza sul bagnato, mentre migliorare quest’ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard attuali.

(7)I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono essere convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante che generano hanno più che compensato l’aumento del prezzo d’acquisto dovuto ai costi di produzione maggiori per tali pneumatici.

(8)Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce i requisiti minimi per la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento significativamente al di là di tali requisiti minimi. Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada è opportuno pertanto aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono maggiormente il consumo di carburante fornendo loro informazioni armonizzate sul parametro della resistenza al rotolamento.

(9)Il miglioramento dell’etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e più comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e il rumore, e di adottare, al momento dell’acquisto di pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell’ambiente.

(10)Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa requisiti minimi per il rumore esterno di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre il rumore esterno di rotolamento significativamente al di là di tali requisiti minimi. Per ridurre il rumore del traffico stradale è opportuno pertanto aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il rumore esterno di rotolamento fornendo loro informazioni armonizzate sul parametro del rumore esterno di rotolamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.177.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:177:TOC

 

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