Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell’Unione determinano scarsità d’acqua e deterioramento della qualità delle acque. In particolare, i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche imprevedibili e le siccità stanno contribuendo in misura significativa all’esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all’agricoltura e allo sviluppo urbano.

(2)L’Unione potrebbe migliorare la sua capacità di reazione di fronte alle crescenti pressioni sulle risorse idriche attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando l’estrazione dai corpi idrici superficiali e sotterranei, riducendo l’impatto degli scarichi di acque reflue trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell’ambiente. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) menziona il riutilizzo dell’acqua, insieme alla promozione dell’uso nell’industria di tecnologie efficienti dal punto di vista idrico e di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico, tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di applicare per conseguire gli obiettivi di tale direttiva, vale a dire un buono stato delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo per quanto riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio (5) dispone che le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento debbano essere riutilizzate ogniqualvolta ciò risulti appropriato.

(3)Nella comunicazione intitolata «Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee» del 14 novembre 2012, la Commissione evidenzia la necessità di istituire uno strumento di regolamentazione delle norme a livello dell’Unione per il riutilizzo dell’acqua, allo scopo di rimuovere gli ostacoli a un uso diffuso di tale opzione alternativa di fornitura dell’acqua, che può in particolare contribuire a limitare la carenza idrica e a ridurre la vulnerabilità dei sistemi di erogazione.

(4)La comunicazione della Commissione del 18 luglio 2007 intitolata «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea» stabilisce la gerarchia delle misure che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d’acqua e le siccità. La comunicazione sostiene che, nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, al fine di ridurre l’impatto di siccità gravi si potrebbe considerare, in alcune circostanze e tenendo conto della dimensione costi-benefici, di utilizzare come approccio alternativo infrastrutture aggiuntive di erogazione idrica.

(5)Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea (6), ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda; tuttavia ritiene che l’Unione debba adottare un approccio olistico alla gestione delle risorse idriche, che abbini misure di gestione della domanda, misure per l’ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell’acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche.

(6)Nella sua comunicazione del 2 dicembre 2015 intitolata «L’anello mancante — Piano d’azione per l’economia circolare», la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l’elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell’acqua. La Commissione dovrebbe aggiornare il suo piano d’azione e mantenere le risorse idriche tra i settori prioritari d’intervento.

(7)Lo scopo del presente regolamento è quello di favorire una maggiore diffusione di tale riutilizzo laddove opportuno ed efficiente in termini di costi, creando in tal modo un quadro che consenta agli Stati membri di praticare il riutilizzo dell’acqua qualora lo desiderino o ne abbiano necessità. Il riutilizzo dell’acqua è un’alternativa promettente per molti Stati membri: attualmente, tuttavia, solo un piccolo numero di essi pratica il riutilizzo dell’acqua e ha adottato disposizioni legislative o norme nazionali a tale riguardo. Il presente regolamento dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire la prosecuzione della pratica del riutilizzo dell’acqua agli utilizzatori finali di acque trattate, permettendo nel contempo che sia possibile per altri Stati membri di applicare tali norme allorché decidono di introdurre questa pratica in un secondo momento. Qualsiasi decisione di non praticare il riutilizzo dell’acqua dovrebbe essere debitamente giustificata sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento e riesaminata periodicamente.

(8)La direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri che dispongono della necessaria flessibilità includano misure supplementari nei programmi di misure che essi adottano per sostenere gli sforzi tesi a conseguire gli obiettivi di qualità dell’acqua stabiliti da tale direttiva. L’elenco non limitativo delle misure supplementari di cui all’allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/CE contiene, tra le altre cose, misure tese a favorire il riutilizzo dell’acqua. In questo contesto, e in linea con una gerarchia dei provvedimenti che potrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri nella gestione della carenza idrica e della siccità e che promuovono misure di risparmio idrico e che danno minore priorità alla politica tariffaria e a soluzioni alternative, e tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, è opportuno applicare le prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, stabilite dal presente regolamento, ogni volta che vengono riutilizzate acque reflue urbane trattate provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, conformemente alla direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura.

(9)Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di erogazione idrica, quali i trasferimenti d’acqua o la desalinizzazione. Tuttavia tale riutilizzo, che potrebbe ridurre gli sprechi d’acqua realizzando un risparmio idrico, rimane limitato nell’Unione. Ciò sembra dovuto parzialmente all’elevato costo del sistema di riutilizzo delle acque reflue e alla mancanza di norme ambientali e sanitarie comuni dell’Unione per il riutilizzo dell’acqua, nonché, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, dovuto ai potenziali rischi per la salute e l’ambiente e nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque affinate.

(10)Si potranno conseguire norme sanitarie in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque affinate soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque affinate destinate a fini irrigui in agricoltura non presentano differenze significative tra uno Stato membro e l’altro. L’armonizzazione delle prescrizioni contribuirebbe anche all’efficiente funzionamento del mercato interno per quanto riguarda tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque affinate che sono basati sulle relazioni tecniche del Centro comune di ricerca della Commissione e dovrebbero rispecchiare le norme internazionali in materia di riutilizzo dell’acqua e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari che le autorità competenti imporranno, ove necessario, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione pertinenti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.177.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2020:177:TOC

 

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