La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2) il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l’altro, dell’India («l’inchiesta originaria»).
(2)Con la decisione 2000/745/CE (3) la Commissione europea («la Commissione») ha accettato un prezzo minimo all’importazione offerto da tre produttori esportatori in India.
(3)Con il regolamento (CE) n. 1645/2005 (4) il Consiglio ha modificato il livello delle misure compensative in vigore nei confronti delle importazioni di PET originarie dell’India. Le modifiche sono state l’esito di un riesame accelerato avviato a norma dell’articolo 20 del regolamento di base.
(4)In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (5), dazi compensativi definitivi per un ulteriore periodo di cinque anni.
(5)Le misure compensative sono state successivamente modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (6) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio (7) in seguito a riesami intermedi parziali.
(6)Un riesame intermedio parziale successivo è stato chiuso senza alcuna modifica delle misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio (8).
(7)In seguito a un altro riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 461/2013 (9), dazi compensativi definitivi per un ulteriore periodo di cinque anni.
(8)Con la decisione di esecuzione 2014/109/UE (10) la Commissione ha revocato l’accettazione degli impegni in seguito al mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati.
(9)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 (11) la Commissione ha modificato il livello delle misure compensative in vigore nei confronti delle importazioni di PET dall’India in seguito a due riesami intermedi parziali.
(10)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 (12) la Commissione ha modificato il livello delle misure compensative in vigore in seguito a due riesami intermedi parziali («il regolamento del 2018»).
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