Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione del 4 Giugno 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid‐19.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57,

considerando quanto segue:

(1)Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

(2)Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione.

(3)A seguito della pandemia di Covid-19 è inevitabile che si verifichino ritardi nell’esecuzione di diversi compiti necessari per la corretta e tempestiva attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), in particolare nell’istituzione di sistemi di immatricolazione che siano digitali e interoperabili nonché nell’adattamento di autorizzazioni, dichiarazioni e certificati rilasciati in base al diritto nazionale.

(4)Si sono verificati ritardi nel processo di normazione e in altre attività correlate condotte dall’industria e dagli organismi di normazione, quali la preparazione di metodologie di prova, o la prova di caratteristiche tecniche, come l’identificazione a distanza. Ciò avrà a sua volta un impatto negativo sulla capacità dei fabbricanti di immettere sul mercato sistemi aeromobili senza equipaggio («UAS» — unmanned aircraft system) conformi ai nuovi requisiti standardizzati di cui al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (3).

(5)Tutti i tipi di UAS dovrebbero pertanto essere autorizzati a continuare ad operare alle condizioni esistenti per ulteriori 6 mesi. Al fine di consentire agli operatori di UAS di essere in grado di utilizzare UAS non conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 per ulteriori sei mesi, è pertanto opportuno rinviare di conseguenza le date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

(6)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto si tratterebbe di un periodo molto limitato ed è probabile che, nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19, la riapertura del traffico aereo proceda lentamente, con una conseguente minore esposizione ai rischi, ed il diritto nazionale continuerà ad applicarsi negli Stati membri in cui le operazioni UAS sono autorizzate.

(7)Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.176.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2020:176:TOC

 

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