La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1)L’Unione si adopera per mantenere i suoi standard elevati al fine di garantire un’adeguata protezione della salute dei lavoratori, particolarmente importante nel contesto di una crisi sanitaria mondiale. La pandemia di Covid‐19, una nuova malattia da coronavirus, ha colpito tutti gli Stati membri dall’inizio del 2020 e sta causando gravi perturbazioni in tutti i settori e servizi, con ripercussioni dirette sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori ovunque nell’Unione.
(2)Il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti.
(3)L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione. Conformemente alla nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tenere conto delle conoscenze più recenti riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici che hanno determinato notevoli cambiamenti, compresa l’esistenza di nuovi agenti biologici.
(4)Nell’ottobre 2019 la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione (2) ha apportato una modifica all’allegato III della direttiva 2000/54/CE, che consiste in particolare nell’aggiunta di numerosi agenti biologici, tra cui il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (virus SARS) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (virus MERS).
(5)Il virus «coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave», abbreviato «SARS-CoV‐2», che ha causato la pandemia di Covid‐19 è molto simile ai virus SARS e MERS. In considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV‐2 all’allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
(6)Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3.
(7)Nel marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato linee guida sulla biosicurezza nei laboratori concernenti il nuovo coronavirus e l’esame di campioni clinici di pazienti affetti da SARS-CoV‐2 (3). Le linee guida precisano che il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo, come ad esempio il sequenziamento, può essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2 (livello di biosicurezza 2, BSL-2), mentre il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV‐2 dovrebbe essere condotto in un laboratorio di contenimento con una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica (livello di biosicurezza 3, BSL‐3). Al fine di garantire sufficienti capacità e la continuità del lavoro essenziale svolto dai laboratori diagnostici in tutta l’Unione, è opportuno che ciò venga precisato nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE.
(8)Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (4), la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve. Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.
(9)La direttiva (UE) 2019/1833 ha modificato anche gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, che stabiliscono le misure e i livelli di contenimento per i laboratori, i servizi veterinari e l’industria. Al fine di fornire adeguati livelli di protezione ai lavoratori, dovrebbe essere anticipata anche la data di recepimento delle modifiche apportate a tali allegati relative all’esposizione al SARS-CoV‐2.
(10)La Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione riguardante la pandemia di Covid‐19, compresi lo sviluppo di un possibile vaccino e la disponibilità di ulteriori prove e dati scientifici e tecnologici concernenti il SARS-COV‐2. Su tale base la Commissione potrebbe riesaminare, se necessario, la classificazione nei gruppi di rischio stabilita tramite l’adozione della presente direttiva.
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