Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
(2)L’Unione sta realizzando attivamente la strategia dell’UE e sta attuando le misure elencate nel capitolo III, in particolare le misure connesse con il rafforzamento, l’attuazione e l’universalizzazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC).
(3)Il meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche (Secreatry General’s Mechanism —«SGM») fa riferimento al potere conferito al segretario generale delle Nazioni Unite dall’Assemblea generale con la risoluzione A/RES/42/37 C. Nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 620 (1988) è stato riaffermato tale potere di effettuare indagini in risposta a segnalazioni che possono essere portate all’attenzione del segretario generale delle Nazioni Unite da qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite, al fine di accertare i fatti relativi al presunto uso di siffatte armi.
(4)Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/184/PESC (1) a sostegno della BTWC nell’ambito della strategia dell’UE.
(5)Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato il piano d’azione dell’UE sulle armi biologiche e tossiniche (2), a integrazione dell’azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC. Il piano d’azione prevede un uso efficiente delle misure miranti a rafforzare la fiducia (Confidence Building Measures — CBM) e dell’SGM.
(6)Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/858/PESC (3) a sostegno della BTWC nell’ambito della strategia dell’UE.
(7)Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (4) relativa alla posizione dell’Unione per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della BTWC, comprendente il sostegno all’SGM.
(8)Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC (5) a sostegno della BTWC nell’ambito della strategia dell’UE.
(9)Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/51 (6) a sostegno della BTWC nell’ambito della strategia dell’UE, comprendente il sostegno all’SGM.
(10)Nella sua agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite ha osservato che la BTWC non dispone di un organo permanente unico competente a effettuare indagini per accertare se le armi biologiche siano state usate o meno in violazione della BTWC. Pertanto, l’agenda per il disarmo prevede azioni che mirano a contribuire all’elaborazione di un quadro che garantisca una risposta coordinata all’uso delle armi biologiche e prevede una capacità centrale permanente di coordinamento per la conduzione di indagini indipendenti sul presunto uso di armi biologiche.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it