La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
I.FATTI E PROCEDIMENTO
(1)Con lettera del 29 novembre 2019, la Germania ha notificato alla Commissione, in applicazione dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’intenzione di mantenere alcune disposizioni nazionali per le caldaie a combustibile solido, in conformità del regolamento tedesco sulle unità di combustione di piccole e medie dimensioni (Verordnung über kleine und mitlere Feuerungsanlagen), del 26 gennaio 2010 (1) («primo BImSchV»). La Germania ritiene necessario mantenere tali disposizioni nazionali dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione (2) per motivi connessi alla tutela della salute umana e alla protezione dell’ambiente.
1.LEGISLAZIONE DELL’UNIONE
1.1.ARTICOLO 114, PARAGRAFI 4 E 6, DEL TFUE
(2)L’articolo 114, paragrafo 4, del TFUE dispone che «[a]llorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.»
(3)A norma dell’articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica trasmessa in applicazione dell’articolo 114, paragrafo 4, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
1.2.DIRETTIVA 2009/125 SULLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CONNESSI ALL’ENERGIA
(4)La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede l’elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o messi in servizio. La direttiva contribuisce allo sviluppo sostenibile aumentando l’efficienza energetica e il livello di protezione dell’ambiente.
(5)A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, «[g]li Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di un prodotto che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità dell’articolo 5, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile.»
(6)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, «[g]li Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di un prodotto recante la marcatura CE in conformità dell’articolo 5 a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.»
(7)A termini della direttiva 2009/125/CE, con «specifica per la progettazione ecocompatibile» s’intende qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto.
(8)A norma dell’articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, le misure di esecuzione devono fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all’allegato I («Metodologia per l’elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile») e all’allegato II («Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile»).
(9)Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all’uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti a seconda dei casi.
1.3.REGOLAMENTO (UE) 2015/1189 RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEGLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D’AMBIENTE
(10)Il regolamento (UE) 2015/1189 è adottato nel quadro della direttiva 2009/125/CE. In conformità della procedura stabilita nella direttiva 2009/125/CE, la Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle caldaie a combustibile solido tradizionalmente utilizzate negli ambienti domestici e nei locali adibiti ad attività commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
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