Il Comitato Esecutivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 45, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce norme generali volte a tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e ad assicurare la libera circolazione dei dati personali nell’Unione
(2)Il regolamento (UE) 2018/1725 abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e stabilisce i principi e le norme in materia di protezione dei dati applicabili a tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione.
(3)Al fine di assicurare un approccio uniforme alla tutela dei dati personali in tutta l’Unione e la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, è necessario allineare il più possibile le norme in materia di tutela dei dati applicabili alle istituzioni e agli organi dell’Unione con le norme per la tutela dei dati adottate per il settore pubblico negli Stati membri. Ogniqualvolta le norme del regolamento (UE) 2018/1725 seguano gli stessi principi delle norme del regolamento (UE) 2016/679, questi due insiemi di norme dovrebbero essere interpretati in maniera omogenea, in particolare in considerazione del fatto che lo schema del regolamento (UE) 2018/1725 dovebbe essere considerato equivalente al regolamento (UE) 2016/679.
(4)L’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1725 impone ad ogni istituzione o organo dell’Unione di designare un responsabile della protezione dei dati. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, ogni istituzione o organo dell’Unione deve adottare ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati. Le norme di attuazione riguardano in particolare le funzioni, i doveri e le competenze del responsabile della protezione dei dati.
(5)Per ragioni di efficienza e in linea con la prassi consolidata, il responsabile della protezione dei dati della Banca centrale europea (BCE) può essere autorizzato ad occuparsi anche di questioni relative alla protezione dei dati riguardanti il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), qualora il Consiglio generale del CERS decida di nominare il responsabile della protezione dei dati della BCE come responsabile della protezione dei dati del CERS.
(6)Le norme di attuazione dovrebbero inoltre stabilire come gli interessati possono esercitare i propri diritti e come i soggetti responsabili per il trattamento dei dati personali dovrebbero espletare i propri doveri all’interno delle istituzioni e degli organi dell’Unione.
(7)Mentre la BCE è il soggetto giuridico responsabile per la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e della presente decisione, le operazioni di trattamento possono essere concretamente effettuate da diverse unità organizzative all’interno della BCE.
(8)Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce quali rimedi sono a disposizione degli interessati per i reclami riguardanti la protezione dei dati nei confronti di un’istituzione dell’Unione, tra cui il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati ai sensi degli articoli 63 e 68 del medesimo regolamento. Di conseguenza, i membri del personale della BCE dovrebbero affidarsi a tali rimedi per i reclami proposti dagli stessi in qualità di interessati in relazione alla protezione dei dati successivamente alla data di applicazione della presente decisione piuttosto che sui rimedi contemplati dalle condizioni generali di impiego del persnoale della Banca centrale europea.
(9)La BCE intende stabilire, in via separata, delle limitazioni con riguardo a specifici principi, diritti ed obblighi relativi alla protezione dei dati in determinate circostanze ben definite, come previsto dall’articolo 25 del Regolamento (UE) 2018/1725 e di conseguenza lla data di applicazione della presente decisione dovrebbe essere il 1o novembre 2020 al fine di permettere che tali limitazioni siano stabilite in via separata.
(10)Dato che il regolamento (CE) 45/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2018/1725, è opportuno che la decisione BCE/2007/1 (4) sia abrogata e sostituita dalla presente decisione.
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