Il Comitato di Cooperazione Doganale,
visto l’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altra, in particolare l’articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l’Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe. Dal 7 febbraio 2019 le Comore applicano provvisoriamente l’APE interinale.
(2)Il protocollo n. 1 dell’APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l’importazione nell’Unione di prodotti originari degli Stati dell’Africa orientale e australe («Stati dell’ESA»).
(3)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, le deroghe a tali norme di origine sono concesse se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti negli stati dell’ESA.
(4)Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 2/2017 (2) che concede una deroga alle norme di origine con riguardo al tirsite salato importato nell’Unione dal 2 ottobre 2017 al 1o ottobre 2018, a norma del protocollo 1, articolo 42, paragrafo 1, dell’APE interinale. A causa del ritardo nell’ottenere gli ordini, il ricorso ai contingenti beneficiari della deroga è stato tuttavia modesto.
(5)Il 14 gennaio 2019 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2019 (3), che concede una nuova deroga alle norme di origine con riguardo al tirsite salato importato nell’Unione dal 14 gennaio 2019 al 13 gennaio 2020, a norma del protocollo 1, articolo 42, paragrafo 1, dell’APE interinale. Tuttavia, a causa delle difficoltà finanziarie incontrate dagli acquirenti dell’UE l’utilizzo del contingente di deroga è risultato inferiore alle aspettative.
(6)Maurizio ha chiesto un’ulteriore deroga alle norme di origine con riguardo a 125 tonnellate di tirsite salato della voce SA 0305 69 importato nell’Unione da marzo 2020 a marzo 2021, a norma del protocollo 1, articolo 42, dell’APE interinale. Nella domanda Maurizio ribadisce che non vi è disponibilità di tirsite originario dell’Unione o di Maurizio e che il tirsite proveniente da altri Stati membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) non soddisfa i requisiti di qualità e regolarità dell’approvvigionamento. Maurizio deve pertanto continuare a procurarsi materie prime non originarie per la propria industria di trasformazione.
(7)La deroga contribuirebbe allo sviluppo delle piccole e medie imprese di Maurizio, consentirebbe la diversificazione del settore ittico mauriziano e permetterebbe di proseguirne il suo funzionamento a pieno regime mantenendo nel contempo l’occupazione. I modesti quantitativi, che rappresentano meno dell’1 % in valore del totale di importazioni di prodotti della pesca del capitolo 3 SA, e il periodo limitato richiesto per la deroga non sono tali da causare un grave pregiudizio a un settore economico dell’Unione o di uno o più Stati membri.
(8)Secondo Maurizio, le vendite previste a destinazione dell’UE ammontano a 125 tonnellate per l’anno 2020/2021. Tuttavia, considerato lo scarso ricorso alle deroghe concesse nel passato, non sembra appropriato aumentare il contingente per il periodo richiesto rispetto al contingente concesso per il periodo 2019-2020. È pertanto opportuno concedere a Maurizio, per un periodo di un anno, una deroga per 100 tonnellate di tirsite salato, che rispetta la capacità dell’industria esistente di continuare le sue esportazioni verso l’Unione.
(9)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) stabilisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.
(10)Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità di Maurizio comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.
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