La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia di Covid-19 una «emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale» e l’11 marzo 2020 l’ha definita una pandemia (1). Il conseguente grave impatto sugli spostamenti internazionali e nazionali, a fini sia di lavoro sia di piacere, dal 1o marzo 2020 ha dilagato in Europa e nel resto del mondo.
(2)La pandemia di Covid-19 ha causato divieti di viaggio nazionali e allerte o restrizioni alle frontiere. Ciò ha portato a un ampio numero di cancellazioni in conseguenza delle quali molti cittadini non hanno potuto viaggiare. Le attuali restrizioni di viaggio senza precedenti a livello mondiale (2) hanno provocato una battuta di arresto quasi totale dei viaggi in Europa e in molte altre parti del mondo. Ciò ha gravi ripercussioni sui vettori, sugli organizzatori di pacchetti turistici («organizzatori») e sui prestatori di altri servizi turistici nell’ambito dei pacchetti turistici.
(3)Al tempo stesso, molti passeggeri e viaggiatori sono stati colpiti dall’impatto economico della crisi e hanno visto diminuire il loro reddito a causa della riduzione delle attività economiche, che ha ripercussioni sulle prospettive sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori (3).
(4)Nell’Unione i settori dei viaggi e del turismo segnalano una riduzione delle prenotazioni tra il 60 % e il 90 % rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori a causa delle cancellazioni superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni. Secondo le stime preliminari della European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association (ECTAA), la pandemia di Covid-19 potrebbe causare una perdita di 30 miliardi di EUR (meno 60 %) nel primo trimestre del 2020 e di 46 miliardi di EUR (meno 90 %) nel secondo trimestre rispetto al fatturato atteso in base agli anni precedenti.
(5)I vettori di tutti i modi di trasporto si trovano ad affrontare un netto calo degli affari e una paralisi quasi completa delle attività. Ciò si traduce in una riduzione del flusso di cassa per causa della pandemia di Covid-19 (4).
(6)Le condizioni e i criteri in base ai quali le misure di contenimento possono essere revocate dipendono in larga misura dai dati che si stanno rendendo disponibili col passare del tempo, tra cui i dati epidemiologici. Non è pertanto ancora disponibile un calendario preciso per la revoca della misure restrittive che consentirà la ripresa completa dei servizi di trasporto e del turismo (5).
(7)I regolamenti (CE) n. 261/2004 (6), (CE) n. 1371/2007 (7), (UE) n. 1177/2010 (8) e (UE) n. 181/2011 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio («i regolamenti dell’Unione sui diritti dei passeggeri») stabiliscono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni. In caso di cancellazione da parte del vettore, questo deve offrire ai passeggeri la possibilità di scegliere tra un rimborso e un trasporto alternativo (10). Siccome il trasporto alternativo è difficilmente applicabile nelle circostanze attuali, la scelta di fatto è principalmente tra le varie possibilità di rimborso.
(8)Il rimborso del costo completo del biglietto è dovuto entro sette giorni dalla richiesta del passeggero nei casi di trasporto aereo, marittimo e per vie navigabili interne, 14 giorni dalla formulazione dell’offerta o dal ricevimento della relativa domanda per il trasporto con autobus e un mese dalla domanda in caso di trasporto ferroviario. A norma della legislazione dell’Unione, il rimborso può essere effettuato in denaro o sotto forma di buono. Il rimborso mediante buono è possibile tuttavia solo se il passeggero accetta (11).
(9)La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («direttiva sui pacchetti turistici») prevede che, qualora un pacchetto turistico sia annullato a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie», i viaggiatori abbiano il diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. In tale contesto, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un rimborso sotto forma di buono. Tale possibilità non priva tuttavia i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro.
(10)Analogamente, anche qualora siano proposti modifiche a un contratto di pacchetto turistico (ad esempio, il rinvio) o un pacchetto sostitutivo (13), e qualora a causa di tali modifiche o del pacchetto turistico sostitutivo il viaggiatore accetti un pacchetto di qualità o costo inferiore (14) o risolva il contratto (15), l’organizzatore può offrire un buono, a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.
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