La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), un sistema di aeromobili senza equipaggio («UAS») deve rispettare le limitazioni operative stabilite nelle autorizzazioni operative o in uno scenario standard definito da tale regolamento.
(2)In base all’esperienza degli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha sviluppato due scenari standard per le operazioni.
(3)Lo scenario standard 1 («STS-01») comprende le operazioni effettuate entro la distanza di visibilità («VLOS», visual line of sight), a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato, utilizzando un UAS di classe CE C5.
(4)Lo scenario standard 2 («STS-02») comprende le operazioni che potrebbero essere effettuate oltre la distanza di visibilità («BVLOS», beyond visual line of sight), con l’aeromobile senza equipaggio a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto e in presenza di osservatori dello spazio aereo, a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato e utilizzando un UAS di classe CE C6.
(5)È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per inserirvi tali scenari standard.
(6)Qualora la probabilità di incontrare aeromobili con equipaggio non sia bassa, gli Stati membri possono stabilire zone geografiche in tali aree per evitare che gli operatori UAS effettuino operazioni in scenari standard.
(7)Dovrebbe essere introdotto il requisito di un punteggio complessivo minimo attestante che i piloti remoti hanno superato l’esame di conoscenza teorica.
(8)Al fine di migliorare la visibilità degli aeromobili senza equipaggio durante i voli notturni, e in particolare per consentire a una persona a terra di distinguere facilmente gli aeromobili senza equipaggio da quelli con equipaggio, dovrebbe essere attivata una luce verde lampeggiante sugli aeromobili senza equipaggio.
(9)È opportuno applicare norme ben definite all’addestramento pratico e alla valutazione delle conoscenze pratiche dei piloti remoti che operano in uno scenario standard. All’addestramento e alla valutazione in questione dovrebbe provvedere un’entità riconosciuta dall’autorità competente o un operatore UAS, in conformità ai requisiti prescritti nel presente regolamento.
(10)Nel caso di operazioni transfrontaliere od operazioni effettuate al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dal titolare di un certificato di operatore di UAS leggero (LUC), lo Stato membro dell’operazione dovrebbe ricevere informazioni relative al luogo o ai luoghi dell’operazione prevista.
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