La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione (2) ha rinnovato l’approvazione della sostanza attiva carvone e l’ha iscritta nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).
(2)Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 è stato rilevato un errore relativo al numero CAS (Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society) utilizzato per la sostanza attiva carvone negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706.
(3)Il numero CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica, utilizzato anche per una sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari; è un riferimento usato a livello mondiale per il commercio e la normazione delle sostanze chimiche e non è limitato alle sostanze presenti nei pesticidi. La colonna relativa al nome comune e ai numeri di identificazione indica erroneamente «carvone 244-16-8». Tale voce dovrebbe essere sostituita da «carvone 2244-16-8».
(4)La sostanza attiva carvone ha diversi numeri CAS. Solo a uno è stata tuttavia concessa l’autorizzazione come prodotto fitosanitario. I numeri CAS indicati negli atti di esecuzione dell’Unione che autorizzano le sostanze attive sono ripresi nelle banche dati internazionali e usati come riferimento per la successiva autorizzazione di prodotti fitosanitari negli Stati membri e al di fuori dell’Unione. Il numero CAS 244-16-8 non corrisponde a nessuna sostanza chimica registrata esistente; la sostanza attiva non sarebbe quindi adeguatamente identificata ai fini dell’approvazione dei prodotti fitosanitari. Potendovi quindi essere confusione quanto all’identità della sostanza nella gestione e negli scambi di sostanze chimiche, è opportuno rettificare il numero CAS di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 e di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(5)Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 e la corrispondente voce 135 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(6)Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità responsabili dell’applicazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 è rettificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Maggio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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