Regolamento (UE) 2020/605 della Banca Centrale europea del 9 Aprile 2020 che modifica il Regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2020/22).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l’articolo 10,

visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 140 e l’articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (3) stabilisce obblighi di segnalazione riguardanti informazioni finanziarie a fini di vigilanza che i soggetti vigilati sono tenuti a comunicare alle autorità nazionali competenti.

(2)Il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) impone ai soggetti vigilati di segnalare le informazioni finanziare a fini di vigilanza sulla base dei modelli sviluppati dall’Autorità bancaria europea e recepiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4).

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è stato modificato di recente con l’introduzione di modifiche ai modelli e alle istruzioni relative alla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza.

(4)È necessario allineare il regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/513) con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/429 della Commissione (5).

(5)Pertanto il regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) dovrebbe essere modificato di conseguenza in linea con la procedura di cui all’articolo 26, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) è modificato come segue:

1.L’allegato I intitolato «Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

2.L’allegato II intitolato «Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza ulteriormente semplificata» è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento;

3.L’allegato IV intitolato «Punti di dati FINREP in base agli IFRS o ai GAAP nazionali compatibili con gli IFRS» è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;

4.L’allegato V intitolato «Punti dati FINREP nel contesto delle discipline contabili nazionali» è sostituito dall’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1°Giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 Aprile 2020

Per il Consiglio Direttivo della BCE

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.145.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:145:TOC

 

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