La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 24, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Le autorità competenti degli Stati membri sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/125. Il Belgio, l’Irlanda, la Francia, la Croazia, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno informato la Commissione che le voci relative alle loro autorità competenti dovrebbero essere modificate. È inoltre opportuno modificare l’indirizzo per le notifiche alla Commissione.
(2)A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell’allegato IV di tale regolamento.
(3)Un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, prevista all’allegato V del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale (2), purché rispettino tutte le condizioni e i requisiti d’uso di detta autorizzazione. L’allegato V, parte 2, elenca i paesi interessati.
(4)Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d’Europa, l’elenco di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125 comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (3) senza formulare riserve.
(5)A seguito della ratifica del protocollo senza riserve, la Gambia e il Madagascar soddisfano le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/125.
(6)Per quanto riguarda la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», il 15 febbraio 2019 l’Unione europea è stata ufficialmente informata dell’entrata in vigore dell’accordo di Prespa (4), secondo cui la denominazione ufficiale del paese è «Repubblica di Macedonia del Nord» e quella corrente «Macedonia del Nord» (articolo 1, paragrafo 3, lettera a)]. È opportuno tenere conto di tale modifica della denominazione e spostare la voce pertinente nella posizione appropriata nell’elenco.
(7)Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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