La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3), del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (4), in particolare gli articoli da 4 a 7,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina dal regolamento (CE) n. 71/97.
(2)A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
(3)Tali misure di esecuzione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97, che istituisce il sistema di esenzione specifico.
(4)Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).
(5)A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successivi elenchi dei soggetti esentati (5).
(6)La più recente decisione di esecuzione (UE) 2019/1087 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 19 giugno 2019.
(7)Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
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