Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione del 29 Aprile 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 1206/2011.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Per garantire la sicurezza e l’efficienza operativa degli aeromobili, degli aeroporti, della gestione del traffico aereo, della navigazione aerea e della rete europea di gestione del traffico aereo è necessario apportare determinati miglioramenti alle regole operative relative all’utilizzo dello spazio aereo, delle apparecchiature degli aeromobili e dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea nonché dei relativi componenti necessari per l’utilizzo dello spazio aereo. È pertanto opportuno definire requisiti di interoperabilità connessi alla sicurezza nuovi e aggiornati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione (2) e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione (3).

(2)Tenendo conto delle esperienze maturate dall’attuazione in corso della capacità dei sistemi di sorveglianza di bordo e della capacità di trattamento dati dei sistemi a terra, è necessario che le apparecchiature degli aeromobili siano installate in modo efficace e tempestivo per consentire alla catena di sorveglianza completa di beneficiare dei vantaggi previsti entro i termini stabiliti. È opportuno modificare i criteri per le deroghe dai requisiti di equipaggiamento degli aeromobili per fare chiarezza su quali aeromobili devono essere equipaggiati e quali devono beneficiare di una deroga da tali requisiti. Allo stesso tempo gli aeromobili equipaggiati dovrebbero nel complesso continuare a essere efficaci, senza imporre un eccessivo onere economico.

(3)Un numero significativo di aeromobili equipaggiati è già certificato in linea con la norma internazionale relativa alle parti e alle pertinenze di bordo per i sistemi di sorveglianza, corrispondente all’annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, terza edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 77. Tale norma è pienamente compatibile con i sistemi di sorveglianza previsti. Rendere obbligatorio l’utilizzo della norma corrispondente all’annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, quarta edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 85, come attualmente previsto nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, imporrebbe un eccessivo onere economico. La norma corrispondente all’annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, terza edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 77, dovrebbe pertanto essere considerata come il requisito minimo. È quindi opportuno modificare le norme tecniche minime, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, che gli operatori di aeromobili devono rispettare.

(4)Gli aeromobili di Stato operanti come traffico aereo generale dovrebbero essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza efficienti in linea con i requisiti applicabili agli aeromobili civili di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettere a) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011. Le procedure e le condizioni relative agli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza efficienti dovrebbero restare quelle di cui all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011.

(5)È opportuno modificare i requisiti per gli accordi formali sul trasferimento dei dati di sorveglianza tra i fornitori di servizi di navigazione aerea per tenere conto degli attuali scenari di distribuzione dei dati al fine di agevolare lo scambio dei dati di sorveglianza ed evitare vincoli eccessivi per il fornitore che effettua il trasferimento.

(6)Per garantire l’efficacia delle operazioni degli aeromobili di Stato è opportuno che il sistema europeo di gestione del traffico aereo sia in grado di garantire che gli aeromobili di Stato che effettuano addestramento e operazioni sensibili possano operare con l’assegnazione di codici SSR individuali e, pertanto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)Gli operatori di aeromobili impegnati nelle attività volte a garantire la conformità degli aeromobili a determinati requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 si sono trovati di fronte a ostacoli imprevedibili dovuti all’insorgenza del virus pandemico della Covid-19 e al conseguente impatto sul settore dell’aviazione. Pertanto, il termine per gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 dovrebbe essere rinviato al 7 dicembre 2020 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.138.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:138:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
33700
Ieri:
36658
Settimana:
358722
Mese:
1141329
Totali:
88174913
Oggi è il: 02-10-2024
Il tuo IP è: 18.227.134.154