Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/589 della Commissione del 23 Aprile 2020 sull’adeguatezza dell’autorità competente della Repubblica del Sud Africa in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se le autorità di tale paese terzo soddisfano condizioni che la Commissione ha considerato adeguate e vi sono accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra loro e le autorità competenti degli Stati membri interessati.

(2)La decisione sull’adeguatezza prevista all’articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta delle altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali l’esistenza di accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.

(3)La cooperazione in materia di trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all’autorità competente di un paese terzo risponde all’interesse pubblico rilevante all’esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che l’autorità competente del Sud Africa usi i documenti che le sono trasmessi a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell’esercizio delle sue funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

(4)In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile sono autorizzati a dare all’autorità competente del Sud Africa accesso alle loro carte di lavoro o ad altri documenti, oppure a trasmetterglieli, soltanto alle condizioni stabilite all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE e nella presente decisione.

(5)Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e delle indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori legali o le imprese di revisione contabile da essi abilitati e l’autorità competente del Sud Africa abbiano luogo attraverso le autorità competenti degli Stati membri interessati.

(6)Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione all’autorità competente del Sud Africa di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini a condizione che siano stati convenuti accordi di cooperazione tra le autorità competenti interessate.

(7)Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali accordi di cooperazione tra le loro autorità competenti e l’autorità competente del Sud Africa siano convenuti sulla base della reciprocità e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE, compresa la tutela del segreto d’ufficio e la protezione degli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, contenuti in tali documenti e relativi agli enti sottoposti a revisione o ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che hanno effettuato le revisioni di tali enti.

(8)Laddove la trasmissione all’autorità competente del Sud Africa delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini implichi la trasmissione di dati personali, tale trasmissione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone pertanto agli Stati membri di garantire che la trasmissione di dati personali tra le loro autorità competenti e l’autorità competente del Sud Africa rispetti i principi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare le disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previste adeguate garanzie per il trasferimento di dati personali a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che, a sua volta, l’autorità competente del Sud Africa non divulghi dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(9)L’Independent Regulatory Board for Auditors (Comitato indipendente di regolamentazione dei revisori, IRBA) è l’autorità competente del Sud Africa responsabile del controllo pubblico, del controllo esterno della qualità e delle indagini sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. A norma della legge sulla professione di revisore contabile del Sud Africa del 2005 e del codice di condotta dell’IRBA, l’IRBA può trasferire alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(10)I documenti ottenuti dall’IRBA nello svolgimento delle ispezioni e le relazioni sulle ispezioni possono essere scambiati solo con il consenso del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile registrati presso l’IRBA. Questa condizione può porre difficoltà di attuazione riguardo alle condizioni della cooperazione a norma dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno prevedere un attento monitoraggio e riesame da parte della Commissione per quanto riguarda la cooperazione tra l’IRBA e le autorità competenti degli Stati membri, al fine di valutare se l’obbligo del consenso costituisca nella pratica un ostacolo allo scambio di informazioni.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.138.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2020:138:TOC

 

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