Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 Aprile 2020 che modifica la Decisione (UE) 2019/784 per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 24,25-27,5 GHz.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l’uso efficiente della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz nell’Unione per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

(2)La banda di frequenze 24,25-27,5 GHz («26 GHz») è stata armonizzata a livello mondiale per le telecomunicazioni mobili internazionali (3) (IMT) in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019 (World Radiocommunication Conference, WRC-19) mediante modifiche dei regolamenti radio elaborati dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni-Settore Radiocomunicazioni (UIT-R).

(3)I regolamenti radio UIT-R, e successive modificazioni (4), hanno introdotto limiti mondiali di emissione fuori banda («limiti di protezione») applicabili in due fasi ai sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenze 26 GHz per la protezione del servizio satellitare passivo di esplorazione della Terra [Earth Exploration Satellite Service, EESS (passivo)] nella banda di frequenze 23,6-24 GHz (5). Tali limiti di protezione sono meno rigorosi dei limiti armonizzati a livello dell’UE (6). L’applicazione nell’Unione dei limiti previsti per la prima fase dovrebbe garantire la tempestiva disponibilità di dispositivi 5G e accelerare gli investimenti nell’infrastruttura 5G nel mercato unico. I limiti previsti per la seconda fase, unitamente al divieto di dispiegamento di sistemi terrestri ad alta densità per la fornitura di servizi di accesso senza fili in una specifica gamma di frequenze al di sotto di 23,6 GHz, garantiscono un’adeguata protezione dell’EESS (passivo) e dei servizi meteorologici satellitari nella banda di frequenze 23,6-24 GHz.

(4)I limiti di protezione previsti nella prima fase e applicabili fino al 1o settembre 2027 a norma dei regolamenti radio UIT-R possono aumentare il rischio di interferenze dannose per l’EESS (passivo) operante a livello mondiale (ad esempio il sistema Copernicus e alcuni satelliti meteorologici) in funzione del ritmo di diffusione dei sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nella banda 26 GHz. È pertanto essenziale che i limiti di protezione della seconda fase si applichino prima dell’inizio del dispiegamento di massa del 5G nell’Unione, prevista a partire dal 2025 (7).

(5)Continuando ad applicare nel mercato unico gli attuali più rigorosi limiti di protezione armonizzati a livello dell’UE si garantirebbe una maggiore protezione dell’EESS (passivo) in tutto il territorio dell’Unione. Tuttavia, l’applicazione nell’Unione di limiti di protezione diversi da quelli applicati nel resto del mondo, in particolare se più rigorosi, potrebbe incidere sul grado di disponibilità e di scelta dei dispositivi, il che a sua volta potrebbe avere un impatto negativo sui costi dei dispositivi stessi e sull’entità degli investimenti nelle reti ad alta capacità (5G).

(6)La risoluzione 242 della WRC-19, che costituisce parte integrante dei regolamenti radio UIT-R, riconosce che le bande di frequenze immediatamente al di sotto della banda di frequenze 23,6-24 GHz non sono destinate ad applicazioni mobili ad alta densità. Tale riconoscimento a livello internazionale contribuisce alla protezione dell’EESS (passivo) in tale banda, in aggiunta ai limiti di protezione previsti nella seconda fase applicabili alla banda di frequenze 26 GHz conformemente ai regolamenti radio UIT-R. Tali misure migliorano la protezione dell’EESS (passivo) e la qualità dei dati satellitari necessari per le previsioni meteorologiche. A tal fine, nell’Unione non dovrebbero esserci nuovi dispiegamenti di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica entro la gamma di frequenze 22-23,6 GHz. Inoltre, possono essere prese in considerazione azioni pertinenti per garantire la protezione dell’EESS (passivo) se detti sistemi possono essere dispiegati ad alta densità in detta gamma di frequenze al di fuori dell’Unione.

(7)A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE e in considerazione dell’urgente necessità di preservare la certezza del diritto nel mercato unico in vista dell’attuazione dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), la Commissione ha incaricato la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) (9), nell’ambito del mandato della Commissione al CEPT di elaborare condizioni tecniche armonizzate per l’uso dello spettro a sostegno dell’introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nell’Unione (10), di valutare e riferire in merito a eventuali adeguamenti dei limiti di protezione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/784.

(8)In risposta, con lettera del 6 marzo 2020 (11) la CEPT ha presentato un contributo tecnico che fornisce chiarimenti su una parte della richiesta della Commissione e raccomanda inoltre un approccio preferenziale alla protezione dell’EESS (passivo) nella banda di frequenze 23,6-24 GHz, tenendo conto dei risultati della WRC-19 e della necessità di una protezione a lungo termine dell’EESS (passivo). In particolare, questo approccio prevede una data anteriore per il passaggio ai limiti per la seconda fase, al fine di evitare il rischio dello sviluppo di un mercato di massa dei dispositivi 5G che utilizzano i limiti per la prima fase, nonché l’obbligo di impedire il dispiegamento ad alta densità di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenze 22-23,6 GHz.

(9)Pertanto, la decisione di esecuzione (UE) 2019/784 dovrebbe essere modificata per preservare l’equilibrio tra, da un lato, le politiche dell’Unione in materia di diffusione del 5G e, dall’altro, il monitoraggio dell’atmosfera e della superficie della Terra, e per promuovere il ruolo dell’Unione quale leader dell’ecosistema mondiale di dispositivi e servizi per il 5G.

(10)Inoltre, la CEPT ha sviluppato strumenti tecnici (12) per affrontare il dispiegamento del 5G nella banda di frequenze 26 GHz, sulla base dell’uso dello spettro nell’ambito di regimi di autorizzazione diversi dai diritti di uso individuali, quali l’autorizzazione generale o la combinazione di autorizzazione generale e individuale. Fornisce orientamenti agli Stati membri su alcune possibili soluzioni da attuare a livello nazionale in linea con i loro obblighi in tale banda e tenendo conto della continuità del dispiegamento delle stazioni terrene dell’EESS, del servizio di ricerca spaziale (Space Research Service, SRS) e del servizio fisso via satellite (Fixed Satellite Service, FSS).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.138.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2020:138:TOC

 

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