La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.
(2)Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE.
(3)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sull’accesso allo spettro radio per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (International Mobile Telecommunications - IMT).
(4)La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376.
(5)Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione (4). Per far sì che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione.
(7)Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5).
(8)È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/167.
(10)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 Aprile 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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