La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, paragrafo 4, e parte II, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi o ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(2)A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(3)L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione Valle d’Aosta soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(4)Il Portogallo ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione autonoma delle Azzorre, a eccezione dell’isola di São Miguel, soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(5)In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Valle d’Aosta in Italia e la regione autonoma delle Azzorre in Portogallo, a eccezione dell’isola di São Miguel, dovrebbero essere riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2003/467/CE.
(7)A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(8)Il Portogallo ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le regioni amministrative (distritos) Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria e Castelo Branco all’interno della regione amministrativa di livello superiore (região) Centro soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(9)In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, le regioni amministrative (distritos) Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria e Castelo Branco in Portogallo dovrebbero essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2003/467/CE.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Aprile 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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