Il Comitato Misto Veterinario,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), in particolare l’allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
(2)Ai sensi dell’allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo agricolo, il comitato misto veterinario istituito dall’accordo agricolo («comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di svolgere i compiti ivi previsti. L’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11 autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
(3)La decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario (2) ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo una prima volta.
(4)La decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario (3) ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo.
(5)La Svizzera ha beneficiato per vari periodi successivi della facoltà di derogare all’esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Da più di cinquant’anni non è stato rilevato in Svizzera alcun caso di Trichine. La Svizzera dispone inoltre di un programma di individuazione funzionante e si impegna a far sì che le carni di suini domestici immesse sul mercato dell’Unione europea siano state sempre sottoposte all’esame per l’individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. È pertanto possibile rendere permanente tale deroga.
(6)Per evitare l’interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1o gennaio 2017,
(7)È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it