La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (3) fissa, tra l’altro, le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell’Unione, di partite di alcuni prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti indicati nell’allegato II, parte 4 («i prodotti in questione»). L’allegato II, parte 3, di detta decisione contiene inoltre un elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati, a condizione che siano stati sottoposti a uno dei trattamenti indicati nella parte 4 di tale allegato.
(2)Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4) stabilisce, tra l’altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati. L’allegato II, parte 1, di detto regolamento contiene un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui queste partite possono essere importate nell’Unione, nonché le condizioni specifiche per l’introduzione di tali partite provenienti da determinati paesi terzi.
(3)Alcune parti del Sud Africa sono elencate dell’allegato II, parti 1 e 3, della decisione 2007/777/CE come zone dalle quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione, rispettivamente, dei prodotti in questione e di carni essiccate (biltong).
(4)Alcune parti del Sud Africa sono elencate anche nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come zone dalle quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici, diversi dagli equini. Le importazioni di carni fresche di tali specie sono tuttavia sospese dal 2011 a causa della presenza di afta epizootica in tale zona.
(5)La decisione 2007/777/CE e il regolamento (UE) n. 206/2010 riconoscono la regionalizzazione dei paesi terzi. La delimitazione di parte del territorio del Sud Africa con il codice «ZA-1», modificata dalle autorità sudafricane in seguito alla comparsa di un focolaio di afta epizootica nel 2011, cui fanno riferimento questi due atti, non è più corretta.
(6)L’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (5) contiene un elenco dei paesi terzi i cui piani di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze negli animali e nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono stati approvati dalla Commissione. Le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne ottenuti da tutte le specie di animali, ad eccezione dei prodotti a base di carni di selvaggina, provenienti dal Sud Africa non sono consentite a norma di detta decisione, poiché il Sud Africa non dispone di un piano approvato.
(7)Nel febbraio 2017 la Commissione ha effettuato un audit in Sud Africa allo scopo di valutare il sistema di controlli di polizia sanitaria in atto in tale paese terzo, in particolare per quanto riguarda i controlli per l’afta epizootica («l’audit della Commissione del 2017»). La Commissione ha constatato che, sebbene il sistema di controlli che regola la produzione dei prodotti in questione oggetto dell’audit possa, in linea di principio, offrire garanzie adeguate del fatto che essi siano ottenuti conformemente alle prescrizioni pertinenti dell’Unione, la sua efficacia è indebolita dai problemi rilevati nell’attuazione, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli ufficiali e le difficoltà a livello del personale. Inoltre le norme e i principi di certificazione offrono, nel complesso, garanzie equivalenti a quelle previste dal diritto dell’Unione, ma le carenze riscontrate nella loro attuazione ne compromettono l’affidabilità e pregiudicano le garanzie relative ad alcune dichiarazioni firmate nei certificati di importazione nell’Unione.
(8)Dato che le importazioni di carni fresche e prodotti a base di carne di ungulati provenienti dal Sud Africa non sono consentite a norma della decisione 2011/163/UE e tenuto conto delle risultanze dell’audit della Commissione del 2017, in particolare della mancanza di garanzie relative ai controlli ufficiali per l’afta epizootica, e allo scopo di garantire la chiarezza e la coerenza della legislazione dell’Unione, è opportuno sopprimere il codice «ZA-1», che copre parte del territorio del Sud Africa, dalla voce relativa al Sud Africa figurante nell’allegato II, parti 1 e 3, della decisione 2007/777/CE e dall’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di carni fresche di ungulati riportato nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(9)In seguito alla mediazione delle Nazioni Unite (ONU), nel giugno 2018 Atene e Skopje hanno raggiunto un accordo bilaterale («accordo di Prespa») per la modifica del riferimento provvisorio usato dalle Nazioni Unite per l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Tale accordo è stato ora ratificato da entrambi i paesi e la Repubblica di Macedonia del Nord ne ha notificato formalmente all’UE l’entrata in vigore.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Marzo 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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