La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/797, prima di poter essere utilizzati su una o più reti che non sono ancora contemplate dall’autorizzazione preesistente, i veicoli la cui messa in servizio è stata autorizzata anteriormente al 15 giugno 2016 devono ottenere una nuova autorizzazione d’immissione sul mercato conformemente all’articolo 21 di tale direttiva. Tali veicoli sono pertanto tenuti a essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) in vigore o hanno la facoltà di non applicare tali STI a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. Nel contempo, uno degli obiettivi della direttiva (UE) 2016/797 è la razionalizzazione e l’armonizzazione delle procedure di autorizzazione a livello dell’Unione per agevolare la libera circolazione dei veicoli. A tal fine il punto 7.6.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (2) e il punto 7.5.2.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (3) prevedono l’elaborazione di disposizioni di flessibilità per quanto riguarda la conformità ai requisiti delle STI. Tali disposizioni devono stabilire quale livello di flessibilità potrebbe essere concesso in caso di estensione dell’area d’uso dei veicoli messi in servizio prima del 15 giugno 2016, pur rispettando i requisiti essenziali, mantenendo il livello di sicurezza appropriato e, se ragionevolmente fattibile, migliorandolo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti. La disposizione relativa all’«estensione dell’area d’uso» riguarda anche il caso di veicoli che necessitano di modifiche per garantire la compatibilità tecnica con la nuova rete o le nuove reti; in tal caso, le parti non modificate del veicolo restano convalidate secondo la preesistente autorizzazione. Le restrizioni e le limitazioni della preesistente autorizzazione continuano ad applicarsi. Per le stesse ragioni è opportuno fornire tale precisazione anche per il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (4).
(2)Nel settore ferroviario esistono approcci divergenti tra organismi notificati ed enti autorizzatori per quanto riguarda l’applicazione delle diverse disposizioni transitorie di cui all’allegato, punti da 7.1.1.2 a 7.1.1.8 e punto 7.1.3.1, del regolamento (UE) n. 1302/2014. Analogamente, nel settore ferroviario esistono approcci divergenti per quanto riguarda il periodo di validità dei certificati di esame «CE» del tipo o del progetto in caso di modifiche del tipo di materiale rotabile preesistente di cui all’allegato, punto 7.2.2.2, del regolamento (UE) n. 321/2013 e all’allegato, punto 7.1.2.2, del regolamento (UE) n. 1302/2014. Un’ulteriore armonizzazione volta alla riduzione delle divergenze dal sistema target è inoltre indispensabile per ridurre i costi delle ferrovie e garantirne l’interoperabilità e la competitività. È pertanto opportuno modificare le disposizioni sopra elencate per evitare un’applicazione divergente di tali disposizioni transitorie e dei periodi di validità dei certificati, mentre i futuri periodi transitori, anziché concedere esenzioni generiche, dovrebbero concentrarsi su requisiti specifici aventi un impatto elevato sui progetti in corso, così da portare a una tempestiva riduzione delle divergenze dal sistema target garantendo nel contempo la prevedibilità e la certezza del diritto necessarie al settore. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito nel quadro del pacchetto di revisione della STI sulla ferrovia digitale e il trasporto merci ecologico (revisione 2022) per cui la Commissione ha inviato una richiesta all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie il 24 gennaio 2020.
(3)Gli Stati membri ed esponenti del settore hanno inoltre individuato alcuni errori tecnici e redazionali in alcuni di questi regolamenti e la Repubblica slovacca ha rilevato che il caso specifico generale di cui all’allegato, punto 7.3.2.1, del regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (STI WAG) dovrebbe applicarsi anche alla propria rete con scartamento da 1 520 mm. È opportuno rettificare tali errori.
(4)A norma della decisione (UE) 2017/1474, le STI dovrebbero indicare l’eventuale necessità di notificare nuovamente gli organismi di valutazione della conformità che erano stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI e l’eventuale applicabilità di un processo di notifica semplificato. Il presente regolamento introduce modifiche limitate e non dovrebbe essere necessario notificare nuovamente gli organismi notificati sulla base di una precedente versione delle STI.
(5)Il presente regolamento modifica le STI al fine di accrescere l’interoperabilità all’interno del sistema ferroviario dell’Unione, migliorare e sviluppare il trasporto ferroviario internazionale, contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno e integrare le STI con l’obiettivo di soddisfare i requisiti essenziali. Esso consente di conseguire gli obiettivi e soddisfare i requisiti essenziali sia della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sia della direttiva (UE) 2016/797. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri che hanno comunicato all’Agenzia e alla Commissione, a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento e di continuare di conseguenza ad applicare la direttiva 2008/57/CE fino al più tardi al 15 giugno 2020. Gli organismi notificati che operano ai sensi della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento dovrebbero essere autorizzati a rilasciare il certificato «CE» in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti.
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