Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/388 della Commissione del 6 Marzo 2020 recante modalità di applicazione della Direttiva 90/428/CEE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 3 della direttiva 90/428/CEE stabilisce che le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni fra equini registrati nello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini registrati in un altro Stato membro o fra equini originari dello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini originari di un altro Stato membro.

(2)L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE prevede due deroghe agli obblighi di non discriminazione di cui all’articolo 3 di tale direttiva. La prima riguarda alcuni tipi di concorsi e manifestazioni, la seconda permette agli Stati membri di riservare una certa percentuale del montepremi o dei profitti derivanti dal concorso alla salvaguardia, allo sviluppo e al miglioramento dell’allevamento. Qualora uno Stato membro intenda avvalersi della prima deroga, deve informare in anticipo gli Stati membri e il pubblico delle sue intenzioni e motivazioni relative al ricorso a suddetta deroga. Qualora uno Stato membro intenda avvalersi della seconda deroga, deve mettere a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico i criteri con cui tali fondi sono distribuiti.

(3)La decisione 2009/712/CE della Commissione (2) contiene modelli di formulari per fornire le informazioni necessarie per il ricorso alle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE. Tale decisione è abrogata dal regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (3) a decorrere dal 21 aprile 2021. La prassi ha dimostrato che le informazioni fornite dagli Stati membri sono spesso obsolete e che, in molti casi, i vincoli linguistici impediscono alle autorità e al pubblico di altri Stati membri di accedere al loro contenuto. La mancanza di trasparenza nell’applicazione delle deroghe è stata oggetto di denunce da parte di singoli interessati e di interi segmenti della comunità equestre. Al fine di garantire che gli Stati membri e il pubblico siano informati in modo corretto e tempestivo in merito all’uso delle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE, è necessario prevedere modelli rivisti delle pagine informative su Internet e imporre agli Stati membri di aggiornare le informazioni fornite a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE con frequenza ravvicinata.

(4)Per ragioni di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione è necessario sopprimere i modelli delle pagine informative su Internet di cui all’allegato II, capitolo 2, sezioni II e III, della decisione 2009/712/CE.

(5)L’allegato I, capitolo 2, della decisione 2009/712/CE elenca le direttive 77/504/CEE (4) (sostituita dalla direttiva 2009/157/CE del Consiglio (5)), 88/661/CEE (6), 89/361/CEE (7) e 90/427/CEE (8), nonché la direttiva 90/428/CEE del Consiglio. Le direttive 2009/157/CE, 88/661/CEE, 89/361/CEE e 90/427/CEE sono state abrogate dal regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) il 1o novembre 2018. Per ragioni di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione i riferimenti a tali direttive dovrebbero essere soppressi. Poiché questa decisione stabilisce nuovi modelli per le pagine informative su Internet relative all’uso delle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/712/CE, anche il riferimento alla direttiva 90/428/CEE dovrebbe essere soppresso. È pertanto opportuno sopprimere il capitolo 2 dell’allegato I.

(6)Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che gli Stati membri devono redigere e tenere aggiornato un elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che attuano almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri devono rendere pubblico tale elenco.

(7)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione (10) stabilisce i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012. Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 si applica a decorrere dal 1o novembre 2018, devono essere utilizzati i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento anziché quelli di cui all’allegato II, capitolo 2, sezione I, della decisione 2009/712/CE.

(8)Il capitolo 2 dell’allegato II della decisione 2009/712/CE dovrebbe essere soppresso in quanto i modelli di cui alle sezioni I, II e III sono sostituiti rispettivamente dai modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 e della presente decisione.

(9)La decisione 2009/712/CE fa riferimento alla normativa zootecnica nel titolo e alle strutture zootecniche all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b). Dal momento che tali riferimenti sono obsoleti a seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/1012 e (UE) 2017/716, le parole «e zootecnica» nel titolo della decisione 2009/712/CE e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale decisione dovrebbero essere soppressi.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/712/CE.

(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

1.Entro il 1o aprile 2020 gli Stati membri elaborano la versione aggiornata delle pagine informative su Internet affinché siano accessibili agli altri Stati membri e al pubblico per via elettronica:

a)Le intenzioni di avvalersi della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/428/CEE e le relative motivazioni;

b)I criteri con cui sono distribuiti i fondi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 90/428/CEE.

2.Le pagine informative su Internet di cui al paragrafo 1 sono elaborate conformemente ai formati tipo indicati rispettivamente negli allegati I e II e nel rispetto delle istruzioni figuranti nell’allegato III.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet delle proprie pagine informative.

4.Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1, punti a) e b) vengano aggiornate:

a)Almeno una volta all’anno, prima del 31 dicembre, per quanto riguarda i concorsi equestri e le manifestazioni, che rientrano nella deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/428/CEE, e che devono essere organizzati nell’anno successivo;

b)Aualora cambino i criteri con cui sono distribuiti i fondi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 90/428/CEE.

Articolo 2

Con effetto a decorrere dal 1o aprile 2020, la decisione 2009/712/CE è così modificata:

1)Nel titolo di tale atto le parole «e zootecnica» sono soppresse;

2)All’articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

3)Nell’allegato I, il capitolo 2 è soppresso;

4.Nell’allegato II, il capitolo 2 è soppresso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 Marzo 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.073.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2020:073:TOC

 

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