La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 7 giugno 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione europea («l’Unione») di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («GFR») originari dell’Egitto (o «il paese interessato») a norma dell’articolo 10 del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 aprile 2019 dalla European Glass Fibre Producers Association («il denunciante» o «APFE») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. La denuncia è stata sostenuta da produttori rappresentanti il 71 % della produzione totale di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dell’Unione.
(3)Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha informato il governo dell’Egitto di avere ricevuto una denuncia adeguatamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo dell’Egitto ha rifiutato l’offerta di procedere alle consultazioni, che non hanno avuto luogo, ma ha presentato due serie di osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta, una precedente la pubblicazione dell’avviso di apertura e una successiva.
(4)Il 3 maggio 2019 la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping distinta relativa alle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e del Bahrein (3). Il 12 dicembre 2019 la Commissione ha informato tutte le parti interessate che l’inchiesta sarebbe proseguita senza l’istituzione di dazi antidumping provvisori.
(5)Prima dell’apertura dell’inchiesta, il governo dell’Egitto ha dichiarato che la denuncia non conteneva elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni o di un pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di una procedura. Le osservazioni relative alle sovvenzioni sono state trattate nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova che è stata inserita nel fascicolo pubblico, mentre le osservazioni relative al pregiudizio sono trattate di seguito.
(6)A seguito dell’apertura, la Commissione ha ricevuto dal governo dell’Egitto ulteriori osservazioni sulle sovvenzioni nonché una comunicazione relativa alle asserzioni di pregiudizio arrecato dalle importazioni provenienti dall’Egitto indicate nella denuncia.
(7)Il governo dell’Egitto ha innanzitutto analizzato i dati contenuti nella denuncia che illustravano i prezzi sul mercato dell’Unione nel 2017 e nel 2018 e ha osservato che i prezzi di vendita dell’Unione non erano scesi e che i prezzi all’importazione dall’Egitto erano diminuiti solo del 2 %.
(8)Questa analisi dei prezzi tuttavia raffrontava solo due anni del periodo in esame, non tenendo quindi conto dell’intera serie di dati contenuti nella denuncia, da cui emerge l’andamento completo dei prezzi all’importazione e dei prezzi di vendita dell’Unione, andamento caratterizzato da prezzi all’importazione in calo e prezzi di vendita dell’Unione stagnanti.
(9)La Commissione ha preso altresì atto dei dati indicati nei considerando da 84 a 91 sull’andamento dei prezzi e le sue conclusioni sono basate sull’intera serie di dati.
(10)Il governo dell’Egitto ha analizzato gli indicatori economici riportati nella denuncia e ha concluso che non indicavano l’esistenza di un pregiudizio notevole. Ciò non coincide con l’analisi effettuata dalla Commissione sui dati forniti nella denuncia, la quale dimostra chiaramente l’esistenza del pregiudizio in virtù del brusco calo dei profitti registrato dal 2016 al 2018.
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