Il Comitato Esecutivo della Banca Centrale europea,
Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,
Vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1)Alla luce degli sviluppi della giurisprudenza e della legislazione dell’Unione europea, nonché per esigenze di chiarezza, occorre ulteriormente perfezionare o rivedere determinate norme previste dalla decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) (2).
(2)La Banca centrale europea (BCE) assicura che siano adottate misure adeguate per prevenire, identificare e porre rimedio in maniera efficace ai conflitti di interesse dei membri del personale che possano sorgere durante procedure di appalto, in conformità al quadro etico della BCE (3), al fine di evitare distorsioni della concorrenza e assicurare la parità di trattamento di tutti gli offerenti.
(3)Le soglie per le procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono state modificate dal regolamento delegato (UE) n. 2017/2365 della Commissione (5) e dal regolamento delegato (UE) n. 2019/1828 della Commissione (6). Sebbene la direttiva 2014/24/UE non sia applicabile alla BCE, questa intende applicare le medesime soglie alle proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.
(4)Inoltre la BCE intende applicare le stesse soglie alle concessioni così come stabilite dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
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