La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,
considerando quanto segue:
(1)La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di pallone («BPL») in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento.
(2)Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali relative al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta, stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2). Essi andrebbero tuttavia ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di palloni abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e adempiere le proprie responsabilità.
(3)Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all’8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, il mantenimento delle suddette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in virtù delle quali gli allievi piloti esercitano senza supervisione i privilegi limitati e ottengono gradualmente i privilegi di base, contribuisce alla promozione delle attività aeree sportive e ricreative grazie a condizioni di accesso al volo semplici ed economicamente più convenienti. La promozione e l’agevolazione dell’accesso all’aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l’aviazione generale, stabilita dall’AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (3). Per tali motivi agli Stati membri dovrebbe essere concessa la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze conformemente ai principi introdotti nel regolamento (UE) 2019/430 (4) ai fini del rilascio di licenze di pilota di pallone («BPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l’AESA ogni qualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorare l’utilizzo di tali autorizzazioni per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea.
(4)Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di palloni in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di pallone rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate a norma del presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l’AESA.
(5)Gli addestramenti dei piloti di pallone iniziati in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri.
(6)Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, se del caso, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati.
(7)È opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (5) anche riguardo alle operazioni effettuate con palloni, per tenere conto dell’esperienza acquisita successivamente all’adozione di tale regolamento e per chiarire alcuni aspetti, ad esempio la presentazione di dichiarazioni in merito alle attività commerciali.
(8)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 (6) dell’AESA in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
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