La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,
considerando quanto segue:
(1)La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di aliante in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni specificate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento.
(2)Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2). Essi dovrebbero tuttavia essere ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di alianti abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e ottemperare ai loro obblighi. È inoltre opportuno effettuare un corrispondente aggiornamento redazionale delle regole relative alle operazioni con aliante, al fine di tenere conto del passaggio delle regole per il rilascio delle licenze dal regolamento (UE) n. 1178/2011 al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (3).
(3)Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all’8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, continuando ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in base alle quali agli allievi pilota è consentito esercitare senza supervisione privilegi limitati e ottenere gradualmente i privilegi di base, si contribuisce a promuovere le attività aeree sportive e ricreative poiché agevolano e rendono più abbordabile l’accesso al volo. La promozione e l’agevolazione dell’accesso all’aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l’aviazione generale dell’AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (4). Per tali motivi è opportuno concedere agli Stati membri la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze in conformità ai principi introdotti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (5) al fine di rilasciare licenze di pilota di aliante («SPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l’AESA ogniqualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorarne l’uso per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea.
(4)Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di alianti in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di aliante rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate in conformità al presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l’AESA.
(5)Gli addestramenti dei piloti di aliante che hanno avuto inizio in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente, in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. Un addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri.
(6)Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, ove necessario, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati.
(7)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 (6) dell’AESA in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
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