La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351 come additivo nutrizionale per mangimi per l’utilizzo nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio e come additivo organolettico per mangimi per l’utilizzo nei mangimi destinati a tutte le specie animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)La domanda riguarda l’autorizzazione della L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» (gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi») e nella categoria «additivi organolettici» (gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti»).
(4)Nel parere del 2 aprile 2019 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre dichiarato che la L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351 potrebbe comportare un rischio di inalazione per gli utilizzatori dell’additivo. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.
(5)L’Autorità ha concluso che si tratta di una fonte efficace dell’aminoacido L-leucina per tutte le specie animali. Perché sia completamente efficace nei ruminanti, la L-leucina supplementare dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine. In una precedente dichiarazione l’Autorità ha espresso preoccupazione riguardo a possibili squilibri nutrizionali causati da amminoacidi, se somministrati nell’acqua di abbeveraggio. L’Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo di L-leucina. È quindi opportuno che l’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono rechi l’avvertenza di tenere conto dell’apporto dietetico di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni, in particolare in caso di supplementazione con L-leucina come amminoacido nell’acqua di abbeveraggio.
(6)Per quanto riguarda l’utilizzo della L-leucina come aromatizzante, l’Autorità precisa che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia se la sostanza viene usata al livello della dose raccomandata. L’utilizzo della L-leucina come sostanza aromatizzante non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio. Alla dose raccomandata, la L-leucina come sostanza aromatizzante non dovrebbe presentare alcun problema per l’apporto dietetico di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni.
(7)L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(8)La valutazione della L-leucina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(9)Il fatto che la L-leucina non sia autorizzata per l’utilizzo come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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