La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce le disposizioni relative alla cooperazione tra le autorità competenti che sono state designate dagli Stati membri responsabili dell’esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
(2)A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 la Commissione deve conferire alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori la facoltà di formulare segnalazioni esterne circa le presunte infrazioni di cui allo stesso regolamento.
(3)I soggetti contemplati dalla presente decisione operano a livello di Unione e hanno manifestato l'interesse a partecipare al meccanismo di segnalazione esterna. Tali soggetti sono iscritti nel registro per la trasparenza e hanno pertanto sottoscritto il codice di condotta di cui all'allegato III dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (2).
(4)Il regolamento (UE) 2017/2394 si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020. Affinché le organizzazioni interessate possano partecipare quanto prima al meccanismo di segnalazione esterna è pertanto opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(5)In conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 gli Stati membri sono stati consultati in merito ai soggetti contemplati dalla presente decisione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Ai soggetti seguenti è conferita la facoltà di formulare segnalazioni esterne in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394:
(a)Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 9505781573-45;
(b)Confederazione delle organizzazioni familiari dell'Unione europea (Coface), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 93283396780-85;
(c)Comunità europea delle cooperative di consumo (EURO COOP), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 3819438251-87.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 Marzo 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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