La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.
(2)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia, compreso un elenco delle zone a rischio elevato. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.
(3)Nel 2019 la Slovacchia ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE.
(4)Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, il 27 novembre 2019 la Slovacchia ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della peste suina africana (il programma di eradicazione).
(5)L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/46 della Commissione (3) per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici in Slovacchia, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese.
(6)Il programma di eradicazione presentato dalla Slovacchia è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni stabilite all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvare di conseguenza il programma di eradicazione.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il programma presentato dalla Slovacchia il 27 novembre 2019 in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato.
Articolo 2
La Slovacchia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per l'attuazione del programma di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 Marzo 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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