Regolamento (UE) 2020/351 della Commissione del 28 Febbraio 2020 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’acido citrico (E 330) nei prodotti di cacao e di cioccolato.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso.

(2)Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 l’acido citrico (E 330) è un additivo alimentare autorizzato nella categoria alimentare 05.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE» a un livello massimo di 5 000 mg/kg.

(4)Il 6 marzo 2018 è stata presentata una domanda di modifica delle condizioni d’uso dell’acido citrico (E 330) nella categoria alimentare 05.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», per aumentarne il livello massimo a 10 000 mg/kg per il cioccolato al latte. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)Ove usato come stabilizzante nella pasta di cacao ad elevato contenuto di polifenoli, l’acido citrico (E 330) abbassa il pH e reagisce con una parte dei polifenoli, conferendo maggiore intensità al colore della pasta di cacao per mezzo di caratteristiche sfumature rosa accompagnate da un sapore acidulo di frutti di bosco. Sia le sfumature rosa sia il sapore acidulo di frutti di bosco restano presenti nel prodotto finale, ossia nel cioccolato. Dalla domanda risulta che il livello massimo attualmente autorizzato, pari a 5 000 mg/kg, non è sufficiente per ottenere le sfumature rosa e il gusto acidulo di frutti di bosco, ma che tali effetti desiderati sono raggiungibili con un livello massimo di 10 000 mg/kg. Per quanto riguarda la reazione tra l’acido citrico (E 330) e i polifenoli, è necessario che il rapporto tra l’acido citrico (E 330) e la pasta di cacao sia costante: un livello di uso più elevato dell’acido citrico (E 330) implica pertanto un aumento della sostanza secca totale di cacao nel prodotto finale. Tale prodotto finale sarebbe quindi conforme alla definizione di cioccolato al latte di cui all’allegato I della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco dell’UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea della sicurezza alimentare, salvo nel caso in cui l’aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.

(7)La sicurezza dell’acido citrico (E 330) è stata valutata nel 1990 dal comitato scientifico dell’alimentazione umana, che ne ha stabilito la dose giornaliera ammissibile come «non specificata» (4). La dicitura «non specificata» è utilizzata quando, sulla base dei dati tossicologici, biochimici e clinici disponibili, l’assunzione giornaliera totale della sostanza, derivante dalla sua presenza naturale e dal suo attuale uso/dai suoi attuali usi negli alimenti ai livelli necessari per ottenere l’effetto tecnologico desiderato, non presenta un rischio per la salute.

(8)L’acido citrico (E 330) è un additivo alimentare autorizzato in vari alimenti conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Non si suppone che l’aumento del livello massimo della sostanza a 10 000 mg/kg per il cioccolato al latte abbia un impatto significativo sull’esposizione complessiva.

(9)Poiché l’autorizzazione all’uso dell’acido citrico (E 330) a un livello di 10 000 mg/kg nel cioccolato al latte richiede un aggiornamento dell’elenco dell’UE che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(10)È pertanto opportuno autorizzare l’uso dell’acido citrico (E 330) nel cioccolato al latte a un livello di 10 000 mg/kg.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 Febbraio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.065.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:065:TOC

 

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