La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)L’Ucraina figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio, a seconda della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 (4), a seguito della conferma, il 30 novembre 2016 e il 4 gennaio 2017, dei focolai di HPAI del sottotipo H5N8.
(4)L’Ucraina ha riferito di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione a seguito della politica di abbattimento totale nelle aree in cui tali focolai di HPAI sono stati rilevati nel 2016 e nel 2017 e ha presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione della malattia, che sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione è stato concluso che tali focolai sono stati eliminati e che non vi è alcun rischio legato all’introduzione nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle aree dell’Ucraina, elencate nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dalle quali tale regolamento, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/193, aveva sospeso le importazioni.
(5)Il 19 gennaio 2020 l’Ucraina ha tuttavia confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5 in un’azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, l’intero territorio dell’Ucraina non può più essere considerato indenne da tale malattia e pertanto le autorità veterinarie ucraine non possono più certificare le partite di prodotti a base di pollame per l’importazione o il transito nell’Unione in provenienza dalle zone interessate da tale focolaio.
(6)Le autorità veterinarie ucraine hanno confermato che dopo la comparsa del focolaio, nel gennaio 2020, hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati per le partite dei prodotti in questione destinati all’importazione o al transito nell’Unione e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale malattia.
(7)L’Ucraina ha inoltre trasmesso informazioni alla Commissione riguardo alla situazione epidemiologica sul suo territorio e ha indicato le aree sottoposte a restrizioni nonché le misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’HPAI al di fuori di tali aree soggette a restrizioni. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione e sulla base di questa valutazione e delle garanzie fornite dall’Ucraina è opportuno concludere che per coprire i rischi legati all’introduzione di tali prodotti nell’Unione dovrebbe essere sufficiente limitare le restrizioni concernenti l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di pollame alle aree colpite da HPAI che sono state sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie ucraine a causa dell’attuale focolaio.
(8)La voce relativa all’Ucraina nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata al fine di tener conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Marzo 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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