La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 15 febbraio 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 («il regolamento di base»). Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»). La definizione del prodotto dell’inchiesta è stata chiarita nell’avviso che modifica l’avviso di apertura (3).
(2)La Commissione ha avviato l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2019 dall’Associazione dei fabbricanti europei di ruote («EUWA» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di ruote in acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.Registrazione
(3)La Commissione non ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, come spiegato nel considerando 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»). Nessuna delle parti ha presentato osservazioni a tale riguardo.
1.3.Misure provvisorie
(4)In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 19 settembre 2019 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Sebbene le parti interessate siano state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi, non è pervenuta alcuna osservazione.
(5)L’11 ottobre 2019 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento provvisorio.
(6)Come indicato nel considerando 23 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta» o «PI») e l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
1.4.Fase successiva della procedura
(7)Dopo la divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure antidumping provvisorie («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, otto importatori e/o rivenditori e due produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie.
(8)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. È stata svolta un’audizione con un produttore esportatore cinese. In questa fase non è stata chiesta alcuna audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(9)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze essa ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(10)La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
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