La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso.
(2)Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3)A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 l’uso dell’emicellulosa di soia (E 426) come additivo alimentare è attualmente autorizzato in un’ampia gamma di alimenti, a livelli massimi compresi tra 1 500 e 30 000 mg/kg.
(4)Il 16 agosto 2017 è stata presentata una domanda di estensione dell’uso dell’emicellulosa di soia (E 426) come stabilizzante nei prodotti aromatizzati a base di latte fermentato e nelle bevande aromatizzate. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(5)L’emicellulosa di soia (E 426), ove utilizzata come stabilizzante nei prodotti aromatizzati a base di latte fermentato e nelle bevande aromatizzate, impedisce l’agglomerazione e la precipitazione delle proteine e la separazione delle fasi in condizioni di acidità.
(6)A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana.
(7)Il 14 marzo 2017 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico che valutava nuovamente la sicurezza dell’emicellulosa di soia (E 426) come additivo alimentare (3). Secondo le conclusioni dell’Autorità è altamente improbabile che l’attuale uso dell’emicellulosa di soia (E 426) come additivo alimentare ponga problemi di sicurezza e non è necessario stabilire un valore numerico per la dose giornaliera ammissibile (DGA). Tale conclusione è utilizzata per le sostanze che pongono problemi di sicurezza molto ridotti e solo qualora esistano informazioni affidabili sull’esposizione e sulla tossicità e in caso di bassa probabilità di effetti nocivi sulla salute dell’uomo in dosi che non provocano squilibri nutrizionali negli animali (4).
(8)L’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008 definisce tutti i gruppi di additivi. Di norma la parte C, gruppo I, elenca gli additivi alimentari, ad eccezione dei coloranti e degli edulcoranti, per cui non è necessario esprimere la dose giornaliera ammissibile con un valore numerico e il cui uso in numerosi alimenti è autorizzato in base al principio «quantum satis» quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento.
(9)L’esito della valutazione della sicurezza dell’emicellulosa di soia (E 426) ne consente l’inclusione nell’allegato II, parte C, gruppo I, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Poiché, conformemente all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, l’uso degli additivi del gruppo I è già consentito nei prodotti aromatizzati a base di latte fermentato e nelle bevande aromatizzate, l’inclusione dell’emicellulosa di soia (E 426) nel gruppo I risponderebbe alla richiesta di estensione dell’uso. L’inclusione dell’emicellulosa di soia (E 426) nel gruppo I renderebbe inoltre superflue le attuali voci relative all’emicellulosa di soia (E 426) presenti nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, in quanto l’uso degli additivi del gruppo I è autorizzato in tutte le categorie alimentari in questione; tali voci dovrebbero pertanto essere soppresse. Dovrebbe analogamente essere soppresso l’attuale riferimento al livello massimo dell’emicellulosa di soia (E 426) di cui all’allegato II, parte E, categoria alimentare 17 (integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)), parte introduttiva, del regolamento (CE) n. 1333/2008, in quanto, all’interno del gruppo I, l’emicellulosa di soia (E 426) deve essere autorizzata in base al principio quantum satis.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it