La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione (3) è stata avviata una procedura di gara per l’ammasso privato di olio di oliva.
(2)Sulla base delle offerte ricevute durante il sottoperiodo previsto per la presentazione con scadenza il 25 febbraio 2020, del quantitativo globale massimo da immagazzinare, della stima dei costi di ammasso e delle altre informazioni di mercato pertinenti, è opportuno fissare l’importo massimo dell’aiuto per l’ammasso di 41 644,28 tonnellate di olio di oliva per un periodo di 180 giorni al fine di alleviare la difficile situazione di mercato.
(3)Al fine di garantire l’efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Per le offerte presentate nell’ambito della procedura di gara avviata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 durante il sottoperiodo con scadenza il 25 febbraio 2020, l’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva è fissato a:
a)0,83 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva extravergine;
b)0,83 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva vergine;
c)0,83 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva lampante.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 Febbraio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
María Ángeles BENÍTEZ SALAS
Direttrice generale f.f.
Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale
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