Il Sottocomitato di Gestione per le Questioni Sanitarie e Fitosanitarie,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l’articolo 74, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) («accordo di associazione»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
(2)L’articolo 64, paragrafo 1, dell’accordo di associazione stabilisce che l’Ucraina deve procedere al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell’Unione, secondo quanto enunciato nell’allegato V del capo 4 dell’accordo di associazione.
(3)L’Ucraina si è impegnata a presentare una strategia complessiva sotto forma di un elenco della legislazione dell’Unione relativo alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali («elenco») al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. L’elenco deve fungere da documento di riferimento per l’attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell’accordo di associazione e deve essere aggiunto all’allegato V del capo 4 dell’accordo di associazione.
(4)L’Ucraina ha presentato l’elenco alla Commissione europea nell’ottobre 2018. Sulla base dell’elenco, il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») deve adottare una decisione che modifichi l’allegato V del capo 4 dell’accordo di associazione.
(5)È pertanto opportuno che il sottocomitato SPS adotti la decisione di modificare l’allegato V del capo 4 dell’accordo di associazione sostituendo l’allegato V del capo 4 dell’accordo di associazione esistente con un nuovo allegato V del capo 4 dell’accordo di associazione, di cui all’allegato della presente decisione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato V del capo 4 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, («accordo di associazione») è sostituito dall’allegato V del capo 4 dell’accordo di associazione, di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Novembre 2019
Per il Sottocomitato di Gestione per le Questioni Sanitarie e Fitosanitarie
Il Presidente
VAN DYCK
I Segretari
BLOEMENDAL
KURIATA
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