La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 31 (SAL/3BCD-F) è stato assegnato alla Polonia per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (2).
(2)A seguito degli scambi di contingenti tra la Polonia e la Lettonia conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del ricorso alla flessibilità interannuale da parte della Polonia conformemente all’articolo 15, paragrafo 9, di tale regolamento, il contingente di pesca relativo al salmone assegnato alla Polonia per il 2017 è stato aumentato dagli iniziali 6 030 a 13 693 esemplari di salmone.
(3)Nel corso delle missioni di ispezione effettuate in Polonia nel 2018 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ha rilevato, nelle dichiarazioni di cattura, dati errati e incompleti che evidenziavano un superamento, pari a 2 246 esemplari, del contingente polacco di salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 31 relativo al 2017. Le incongruenze nel comunicare la composizione delle catture e il livello del superamento sono stati confermati da diverse missioni di audit e di verifica effettuate in Polonia nel 2018 e nel 2019 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le relazioni di audit sono state debitamente comunicate e discusse con la Polonia.
(4)Secondo la procedura di cui all’articolo 105, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, con lettera dell’11 ottobre 2019, ha avviato una consultazione con la Polonia sui quantitativi pescati in eccesso e sulle detrazioni da applicare. Le autorità polacche hanno accusato ricevuta di tale lettera l’11 ottobre 2019.
(5)Con lettera del 31 ottobre 2019, la Polonia ha riconosciuto di aver superato di 2 246 esemplari il proprio contingente di salmone nel 2017 e ha proposto di detrarre il quantitativo corrispondente dal proprio contingente relativo al 2019. A seguito di scambi di contingenti, il contingente di salmone atlantico della Polonia nel 2019 risulta sufficiente ai fini dell’applicazione di tale detrazione, in aggiunta alla detrazione già operata a causa del superamento del contingente nel 2018 (4).
(6)Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica un fattore moltiplicatore di 1,00 quando, come in questo caso, il livello del superamento rispetto agli sbarchi consentiti è stato pari o inferiore a 100 tonnellate.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico (Salmo Salar) nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 31 assegnato alla Polonia per l’anno 2019 a norma del regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio (5) è ridotto come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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